Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine
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particolare quando vi sono indizi di un peggioramento. Inoltre questa classificazione è utile anche per prendere una decisione nel caso in cui l’UFCS chieda aiuto per definire il modo di procedere concreto per gestire l’accaduto.
Ripercussioni del ciberattacco sul funzionamento delle unità dell’organizzazione e dell’autorità interessate (lett. c): le indicazioni relative alle ripercussioni del ciberattacco sul funzionamento dell’organizzazione o dell’autorità devono far capire in che modo sono interessati ad esempio l’accesso a sistemi e dati, la disponibilità di servizi per clienti o cittadini, le procedure e i processi interni, la disponibilità di sistemi di approvvigionamento elettrico e idrico, i servizi sanitari o altre infrastrutture critiche. L’organizzazione o l’autorità assoggettata all’obbligo di segnalazione può fornire indicazioni riguardo ai tempi e alla durata delle ripercussioni del ciberattacco e rendere noto per quanto tempo persisteranno presumibilmente le ripercussioni dovute al ciberattacco.
Capoverso 4: Informazioni sull’autorità o sull’organizzazione assoggettata all’ob-
bligo di segnalazione
Se l’autorità o l’organizzazione assoggettata all’obbligo di segnalazione non è già registrata per partecipare allo scambio di informazioni e nel momento in cui viene effettuata la segnalazione non è possibile effettuare la registrazione (ad es. in seguito al mancato funzionamento degli strumenti informatici) o se l’autorità o l’organizzazione assoggettata all’obbligo di segnalazione non intende effettuarla, conformemente al capoverso 4 la segnalazione del ciberattacco deve contenere in aggiunta le seguenti informazioni relative all’autorità o all’organizzazione assoggettata all’obbligo di segnalazione:
ragione sociale, nome o designazione nonché indirizzo dell’autorità o dell’organizzazione assoggettata all’obbligo di segnalazione (lett. a): per l’identificazione ordinaria delle autorità e delle organizzazioni assoggettate all’obbligo di segnalazione queste devono indicare la loro ragione sociale, il loro nome o la loro designazione nonché il loro indirizzo con le seguenti informazioni: via, numero civico, numero postale d’avviamento e nome del luogo;
dati di contatto della persona che effettua la segnalazione (lett. b): la segnalazione deve contenere almeno il nome e il cognome della persona che effettua la segnalazione. Inoltre occorre indicare il numero di telefono e l’indirizzo email della persona che effettua la segnalazione, dato che si tratta della persona di contatto per l’UFCS. Le organizzazioni o le autorità possono indicare diverse persone di contatto.
Art. 20 Trasmissione della segnalazione
Questa disposizione si basa sull’articolo 74f LSIn.
Conformemente all’articolo 20 l’UFCS conferma immediatamente alle autorità e alle organizzazioni assoggettate all’obbligo di segnalazione di aver ricevuto la loro segnalazione, se questa non viene effettuata utilizzando il sistema di comunicazione