Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine
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lett. c: la valutazione costante dell’avanzamento relativo all’attuazione delle misure permette al comitato di individuare tempestivamente strozzature e problemi, di reagire adeguatamente e di informare il Consiglio federale nonché i Cantoni in merito a ritardi;
lett. d: il fatto di presentare proposte per misure complementari all’attenzione del Consiglio federale contribuisce a eliminare rapidamente gli ostacoli;
lett. e: il rapporto annuale sull’attuazione della CSN garantisce trasparenza e permette a tutti gli attori rilevanti di seguire i progressi fatti e, se del caso, di effettuare adeguamenti.
Sezione 3: Compiti dell’UFCS
Art. 6 Richieste sui titolari
Questa disposizione si fonda sugli articoli 73a capoversi 1 e 2 lettera a nonché 74 capoversi 1 e 2 lettera a LSIn.
Fino alla fine del 2023 il compito dell’UFCS concernente la sensibilizzazione del pubblico era disciplinato nell’articolo 12 capoverso 1 lettera h OCiber, ora abrogata. Dal 1° gennaio 2024 è contenuto nell’articolo 15a capoverso 2 lettere d ed e OOrg-DDPS.
Dal 2010 la Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione (ME-LANI), che nel 2020 è stata sostituita dall’NCSC e infine dall’inizio di quest’anno dall’UFSC, è considerata dall’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), secondo l’articolo 15 capoverso 3 ODIn9, «un ente per la lotta contro la cibercriminalità riconosciuto dall’UFCOM»10. Tuttavia, poiché l’UFCS non ha competenze o compiti di diritto penale, si occupa soltanto indirettamente della cibercriminalità. Per chiarire la competenza dell’UFCS a richiedere informazioni di contatto dei titolari dei nomi di dominio ai gestori dei registri dei nomi di dominio, queste competenze sono esplicitamente disciplinate nell’articolo 6 (cfr. art. 28e lett. b LTC e art. 7 segg. ODIn)11. La possibilità di richiedere informazioni di contatto dei titolari dei nomi di dominio permette all’UFCS, ad esempio nel caso di ciberminacce o ciberattacchi acuti, di avvisare rapidamente e in modo mirato le parti potenzialmente interessate ed eventualmente di supportarle nell’attuazione di contromisure. Questa competenza è un importante strumento per combattere le ciberminacce e i ciberattacchi e per rafforzare la cibersicurezza in Svizzera.
9 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn; RS 784.104.2).
10 Cfr. Pagina Internet dell'UFCOM «Lotta contro la cibercriminalità» (vista l’ultima volta il
29 marzo 2024).
11 L’UFCOM ha delegato alla fondazione SWITCH l’attribuzione e la gestione dei nomi di dominio .ch (cfr. art. 28a cpv. 1 della legge del 30 aprile 1997 [LTC; RS 784.10] e art. 8 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 33 ODIn del 5 novembre 2014), che SWITCH gestiscono in una banca dati RDDS (WHOIS). L’UFCS ha concluso un accordo con SWITCH che regola la comunicazione dei titolari dei nomi di dominio nella banca dati RDDS (WHOIS) tramite procedura di richiamo attraverso l’accesso RDAP. 10/35