Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine

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 le imprese che riforniscono la popolazione di beni indispensabili di uso quotidiano e il cui dissesto totale o parziale comporterebbe considerevoli difficoltà di approvvigionamento (art. 74b cpv. 1 lett. p LSIn).

In questa sede occorre sottolineare che l’eccezione indicata nel capoverso 2 non si applica ad autorità federali, cantonali e comunali (art. 74b cpv. 1 lett. b LSIn) e a scuole universitarie (art. 74b cpv. 1 lett. a LSIn).

Art. 17 Obbligo di documentazione delle richieste di informazioni sull’as-

soggettamento all’obbligo di segnalazione

Questa disposizione si basa sull’articolo 74a capoverso 2 LSIn.

Dato che conformemente all’elenco di cui all’articolo 74b capoverso 1 LSIn l’obbligo di segnalazione comprende un gran numero di settori ed esistono numerose autorità e organizzazioni che conformemente all’articolo 74c LSIn e all’articolo 16 dell’ordinanza in oggetto sono esentate dall’obbligo di segnalazione, è lecito attendersi che nonostante queste regolamentazioni dettagliate determinate autorità e organizzazioni non avranno ben chiaro se sono assoggettate o meno all’obbligo di segnalazione. Di conseguenza le autorità e le organizzazioni interessate possono rivolgersi all’UFCS e chiedere di essere informate in merito all’esistenza di un obbligo di segnalazione secondo l’articolo 74b LSIn o di essere esentate dall’obbligo di segnalazione secondo l’articolo 74c LSIn.

Per fare in modo che l’UFCS possa trattare queste richieste di informazioni, il presente articolo 17 prevede che le autorità e le organizzazioni debbano mettere a disposizione dell’UFCS tutti i documenti necessari affinché l’Ufficio possa fornire informazioni in merito all’assoggettamento all’obbligo di segnalazione previsto dalla legge. Questo requisito assicura che l’UFCS possa effettivamente far fronte ai propri compiti nel settore della cibersicurezza. Dato che l’informazione fornita dall’UFCS rappresenta per così dire un’istantanea che si basa sulle circostanze in essere al momento della sua formulazione, spetta all’autorità o all’organizzazione interessata far fronte senza indugio all’obbligo di segnalazione a suo carico nel caso vi siano cambiamenti sostanziali dei fatti o delle circostanze rilevanti o indirizzare una richiesta di informazioni all’UFCS in caso di incertezze.

Art. 18 Ciberattacchi da segnalare

Questa disposizione si basa sull’articolo 74d LSIn.

In generale

I ciberattacchi da segnalare sono specificati nell’articolo 74d lettera a–d LSIn. In linea di principio i ciberattacchi sono assoggettati all’obbligo di segnalazione se sono particolarmente rilevanti per l’UFCS ai fini della preallerta e della valutazione della situazione di minaccia. I criteri per determinare gli attacchi assoggettati all’obbligo di se-