Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
zione all’UFCS. Ad esempio nella segnalazione all’UFCS non occorre fornire informazioni relative alle funzioni critiche o alle misure di comunicazione, poiché queste informazioni non fornirebbero nessun valore aggiunto per valutare il ciberattacco o per avvisare eventuali altre parti interessate. Inoltre per l’analisi di ciberattacchi sono state riprese anche indicazioni importanti dal modulo per eventi legati alla sicurezza informatica dell’ufficio federale tedesco per la sicurezza nelle tecnologie dell’informazione (BSI).32 Il modulo di segnalazione per violazioni della sicurezza dei dati33 che vengono segnalate all’IFPDT è stato utilizzato come riferimento per l’obbligo di segnalazione in caso di ciberattacchi.
L’articolo 74e capoverso 2 LSIn riporta il contenuto della segnalazione, ossia le informazioni essenziali che sono necessarie per adempiere all’obbligo di segnalazione. L’entità e i contenuti concreti delle informazioni da segnalare vengono specificati nella presente disposizione d’esecuzione e integrati dall’UFCS in un modulo sul suo sistema di comunicazione. Tale modulo contiene inoltre informazioni dettagliate su come vadano intese le informazioni da comunicare.
In questa sede si precisa ancora una volta che per adempiere all’obbligo di segnalazione nei confronti dell’UFCS non occorre fornire indicazioni che riguardano e violano eventuali segreti professionali o d’affari o che rendono penalmente perseguibile chi effettua la segnalazione (cfr. art. 74e cpv. 4 LSIn).
Capoverso 1: Informazioni sul tipo di ciberattacco e sulla sua esecuzione
La segnalazione di cui al capoverso 1 comprende le seguenti informazioni sul tipo di ciberattacco e sulla sua esecuzione:
data e ora in cui è stato rilevato l’attacco (lett. a): nella segnalazione occorre indicare il momento in cui il ciberattacco è stato scoperto specificando la data e l’ora;
data e ora in cui è stato compiuto l’attacco (lett. b): nella segnalazione occorre indicare anche la data e l’ora in cui l’attacco è stato compiuto. Se non è noto, è possibile indicare anche il momento presunto in cui si è verificato il ciberattacco;
tipo di attacco (lett. c): per quanto riguarda il tipo di ciberattacco e la sua esecuzione, nel modulo di segnalazione è possibile scegliere tra le tipologie di attacco più importanti (ad es. DDoS, accesso non autorizzato, malware, abuso / utilizzo non appropriato di infrastrutture tecnologiche ecc.). In aggiunta il modulo di segnalazione offre la possibilità di descrivere il ciberattacco all’interno di un campo di testo libero;
metodo di attacco (lett. d): tra i metodi più frequenti, chiamati vettori di attacco nel linguaggio specialistico, rientrano ad esempio attacchi di phishing, lo sfruttamento di vulnerabilità, attacchi volti a sovraccaricare server, furti d’identità
32 Cfr. il Modulo di segnalazione per eventi rilevanti per la sicurezza informatica sul portale di segnalazione e di informazione dell’ufficio federale tedesco per la sicurezza nelle tecnologie dell’informazione (disponibile in tedesco).
33 Cfr. il Servizio online per la notifica di violazioni della sicurezza dei dati (art. 24 LPD). 29/35