Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine
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Capoverso 2: Decisione dell’UFCS in merito alla pubblicazione di informazioni
L’UFCS ha l’autorità di stabilire se e quando pubblicare le informazioni sulle ciberminacce e sui ciberattacchi di cui è stata autorizzata la trasmissione ed è pertanto responsabile di decidere quali di queste informazioni possono essere trasmesse e a chi. In questo caso si tratta di informazioni che vengono esaminate e trattate internamente. A tale riguardo si tiene conto di quali informazioni sono utili e rilevanti per il pubblico e per determinati gruppi di destinatari nonché come possono essere diffuse al meglio attraverso il sistema di comunicazione disponibile o i sistemi d’informazione.
Capoverso 3: Garanzia della protezione delle informazioni
I destinatari delle informazioni hanno la responsabilità di adottare misure volte a garantire la sicurezza e la confidenzialità delle informazioni ricevute. La protezione di queste informazioni è particolarmente importante poiché possono essere sensibili e la loro divulgazione o compromissione potrebbe avere conseguenze negative. Ad esempio potrebbe favorire ulteriori ciberattacchi o inasprire problemi già esistenti in materia di sicurezza.
Capoverso 4: Criteri per eventuali fornitori di servizi di gestori di infrastrutture cri-
tiche
I fornitori di servizi che lavorano per le infrastrutture critiche e che sono stati notificati e registrati dai gestori delle infrastrutture critiche ai sensi dell’articolo 14 della presente ordinanza possono utilizzare le informazioni che ricevono esclusivamente per le attività specifiche che svolgono su incarico della rispettiva infrastruttura critica. Questo serve a garantire la confidenzialità e la gestione appropriata delle informazioni sensibili nonché a ridurre al minimo il rischio di un uso improprio o di un accesso non autorizzato.
Sezione 5: Obbligo di segnalazione
Art. 16 Eccezioni all’obbligo di segnalazione
Questa disposizione si fonda sull’articolo 74c LSIn, secondo cui il Consiglio federale esenta le organizzazioni e autorità dall’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 74b LSIn per quanto riguarda i ciberattacchi che causano guasti funzionali con ripercussioni minime sull’ordine pubblico, sulla sicurezza, sul benessere della popolazione o sul funzionamento dell’economia.
In generale
Se autorità oppure organizzazioni sono assoggettate all’obbligo di segnalazione in diversi settori secondo l’articolo 74b LSIn, l’esenzione in un settore non comporta l’esenzione dall’obbligo di segnalazione qualora siano assoggettate all’obbligo di segnalazione anche in uno o più altri settori.