Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine
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Occorre anche tenere conto del fatto che esistono autorità e organizzazioni assoggettate all’obbligo di segnalazione per le quali non esistono eccezioni all’obbligo di segnalazione conformemente ai capoversi 1 e 2 trattati di seguito. Tra queste rientrano:
le organizzazioni che forniscono prestazioni volte a coprire le conseguenze di malattie, infortuni, incapacità al lavoro e al guadagno, vecchiaia, invalidità e grande invalidità (art. 74b cpv. 1 lett. i LSIn);
la Società svizzera di radiotelevisione (art. 74b cpv. 1 lett. j LSIn); e
le agenzie di stampa d’importanza nazionale (art. 74b cpv. 1 lett. k LSIn).
Capoverso 1: Valori soglia specifici
Si è rinunciato a definire eccezioni specifiche per settore a livello di legge per consentire al Consiglio federale di adeguare i valori soglia stabiliti a livello di ordinanza in tempi brevi e in funzione di nuovi sviluppi. Per quanto possibile i valori soglia sono stati definiti in base alle sfide specifiche nel rispettivo settore.
Lett. a: Organi di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettere b e c LSIn
Per «organi di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettere b e c LSIn» si intendono:
le autorità federali, cantonali e comunali nonché le organizzazioni intercantonali, cantonali e intercomunali (art. 74b cpv. 1 lett. b LSIn) che sono responsabili di meno di 1000 abitanti in termini di popolazione stabilmente risiedente sono esentate dall’obbligo di segnalazione. Le amministrazioni di norma piccole o molto piccole di questi comuni non devono essere gravate in via aggiuntiva dall’obbligo di segnalazione. Dato il valore soglia di 1000 abitanti in termini di popolazione stabilmente risiedente, quasi il 40 per cento dei comuni è escluso dall’obbligo di segnalazione. Complessivamente ciò riguarderebbe circa 430 000 abitanti;
le organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico nei settori dell’approvvigionamento di acqua potabile, del trattamento delle acque di scarico e dello smaltimento dei rifiuti e le cui attività sono limitate a un comune o a un’organizzazione responsabili di meno di 1000 abitanti in termini di popolazione stabilmente risiedente sono esentate dall’obbligo di segnalazione.
L’eccezione non si applica ai fornitori e ai gestori di servizi e infrastrutture che servono all’esercizio dei diritti politici secondo l’articolo 74b capoverso 1 lettera s LSIn. Questi sono assoggettati all’obbligo di segnalazione anche se offrono i loro servizi e le loro infrastrutture a meno di 1000 abitanti.
Lett. b: Imprese di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera d LSIn
I valori soglia definiti in questa sede per l’ambito dell’elettricità si basano sull’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)21, con la quale si
21 RS 734.71 22/35