Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine
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Scambio di informazioni: funge da base per lo scambio di informazioni tra le autorità in merito alle prassi consolidate e in materia di cibersicurezza.
Sezione 4: Scambio di informazioni
Art. 11 Sistema di comunicazione per lo scambio sicuro delle informazioni
Questa disposizione si fonda sull’articolo 73a capoversi 1 e 2 lettera e nonché sull’articolo 74 capoversi 1 e 2 lettera a LSIn.
Il compito dell’UFCS riguardante lo scambio sicuro delle informazioni è stato disciplinato fino alla fine del 2023 dall’articolo 12 capoverso 1 lettere b e i dell’OCiber, abrogata il 1° gennaio 2024. L’OOrg-DDPS non contiene alcuna regolamentazione specifica a tale riguardo.
Capoverso 1: Accesso al sistema di comunicazione sicuro
Gli aggressori utilizzano spesso gli stessi metodi e mezzi per portare a termine con successo gli attacchi contro il maggior numero possibile di vittime. Se le vittime di attacchi comunicano rapidamente ad altre organizzazioni e autorità le indicazioni tratte da ciberincidenti e ciberminacce, il loro numero può essere sensibilmente ridotto. Per tale ragione l’UFCS gestisce un sistema di comunicazione per lo scambio sicuro delle informazioni in merito ai ciberincidenti e alle ciberminacce. Attraverso questo sistema di comunicazione l’UFCS può comunicare in modo rapido ed efficiente informazioni su incidenti e minacce alle autorità e alle organizzazioni registrate che hanno sede in Svizzera. Ciò permette alle organizzazioni e alle autorità registrate di reagire più rapidamente alle minacce e di adottare contromisure. Inoltre questo sistema di comunicazione aiuta anche a sviluppare una migliore consapevolezza della natura e della portata dei ciberincidenti e delle ciberminacce.
Capoverso 2: Responsabilità dell’UFCS per la sicurezza e la protezione dei dati
Il sistema di comunicazione per lo scambio sicuro delle informazioni è un sistema d’informazione dell’UFCS. L’UFCS è responsabile della sicurezza e garantisce la liceità del trattamento dei dati.
Art. 12 Sistemi d’informazione per lo scambio automatico
Questa disposizione si fonda sull’articolo 73a capoversi 1 e 2 lettera e nonché sull’articolo 74 capoversi 1 e 2 lettera a LSIn.
Capoverso 1: Scambio automatico di informazioni
I sistemi d’informazione messi a disposizione dall’UFCS per lo scambio automatico di informazioni tecniche sono un mezzo molto importante per proteggere le infrastrutture critiche da ciberincidenti e ciberminacce consentendo ai gestori delle infrastrutture critiche di disporre sempre di informazioni aggiornate. L’UFCS utilizza questi sistemi