Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

d’informazione protetti per informare tempestivamente i gestori di infrastrutture critiche su indicatori tecnici e modelli di attacco che non sono ancora noti al pubblico e che non possono nemmeno essere pubblicati dall’UFCS per motivi di sicurezza. Gli indicatori tecnici di ciberincidenti o ciberminacce sono indicazioni o segnali specifici di minacce potenziali o effettive nell’ambito della tecnologia dell’informazione o della cibersicurezza. Questi indicatori possono assumere varie forme come ad esempio le firme di malware, vale a dire caratteristiche inequivocabili di software dannosi che indicano che un sistema è infetto o è stato esposto a un’infezione. Comprendono anche anomalie nel traffico di rete. In questo caso si tratta ad esempio di modelli insoliti nel traffico di dati che possono indicare la presenza di una possibile ciberminaccia, come velocità di trasferimento dei dati insolitamente elevate oppure connessioni sospette a indirizzi IP noti come dannosi. Attraverso questi sistemi d’informazione possono essere scambiati automaticamente con i gestori di infrastrutture critiche anche altri indicatori di analisi forense digitale. Può trattarsi di diversi tipi di tracce digitali che indicano un ciberincidente o una ciberminaccia, come ad esempio insolite modifiche di file, login sospetti o tentativi di accesso non autorizzati. I gestori di infrastrutture critiche sono rilevati come tali al momento della registrazione presso l’UFCS in modo che le informazioni tecniche di cui sopra possano essere distribuite in modo mirato solo all’interno della cerchia delle infrastrutture critiche. Tutti i gestori di infrastrutture critiche registrati vengono attribuiti a uno o più settori in modo che possa aver luogo anche uno scambio di informazioni specifiche per un determinato settore.

Capoverso 2: Responsabilità dell’UFCS per la sicurezza e la protezione dei dati

Analogamente alle disposizioni contenute nell’articolo 11 capoverso 2, l’UFCS è responsabile della sicurezza e della protezione dei dati per quanto riguarda i sistemi d’informazione per lo scambio automatico di informazioni.

Art. 13 Registrazione

Questa disposizione si fonda sull’articolo 73a capoversi 1 e 2 lettera e nonché sull’articolo 74 capoversi 1 e 2 lettera a LSIn.

Capoverso 1: Registrazione per partecipare allo scambio di informazioni

Per partecipare allo scambio di informazioni le organizzazioni e le autorità interessate devono registrarsi e comunicare immediatamente all’UFCS qualsiasi cambiamento nei dati registrati.

Capoverso 2: Dati da registrare

La registrazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

ragione sociale, nome o designazione e indirizzo dell’autorità o dell’organizzazione (lett. a): affinché le autorità e le organizzazioni siano correttamente identificate, al momento della registrazione devono indicare la propria ragione so-