Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine

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Dato che a questo riguardo gli obiettivi dell’UFCS e dell’UFCOM si sovrappongono, non è possibile eseguire una divulgazione coordinata secondo il capoverso 1 se in occasione di un controllo di un attore economico l’UFCOM scopre prima dell’UFCS che i requisiti in materia di cibersicurezza non vengono rispettati per un impianto di radiocomunicazione. Nel corso della procedura del controllo del mercato dopo la verifica effettuata dall’UFCOM, l’attore economico è a conoscenza del fatto che gli impianti interessati presentano una vulnerabilità già prima del fabbricante estero. Per questa ragione vi è bisogno di un meccanismo di coordinamento volto a coordinare le procedure dell’UFCOM e dell’UFCS. Di conseguenza l’UFCOM informa l’UFCS in merito a vulnerabilità e quest’ultimo eventualmente esegue la divulgazione coordinata delle vulnerabilità secondo il capoverso 1.

Capoverso 7: Informazione dell’UFCOM

L’UFCOM necessita senza indugio delle informazioni relative alle vulnerabilità scoperte dall’UFCS in impianti di telecomunicazione. Ciò consente da un lato di garantire che l’UFCOM non avvii una procedura contemporaneamente alla divulgazione coordinata da parte dell’UFCS e d’altro lato grazie a queste informazioni l’UFCOM sarà in grado di definire in che modo procedere ulteriormente in una procedura già in corso nel quadro della sua vigilanza sul mercato contro un produttore svizzero o un importare (vedi spiegazioni relative al capoverso 6).

Se il produttore informato dall’UFCS è stato in grado di eliminare la vulnerabilità entro il termine previsto, successivamente l’UFCOM può verificare se gli adeguamenti da parte dal produttore sono stati effettuati anche per gli impianti disponibili sul mercato. Se la vulnerabilità non è stata eliminata, l’UFCOM può disporre misure corrispondenti nel quadro della procedura contro l’importatore.

Art. 10 Sostegno alle autorità

Questa disposizione si fonda sull’articolo 73a capoverso 2 lettera c LSIn.

Quale centro di competenza della Confederazione per la cibersicurezza, l ’UFCS fornisce sostegno alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni nello sviluppo, nell’attuazione e nella verifica degli standard e delle regolamentazioni in relazione alla cibersicurezza in particolare nel modo seguente:

Competenza specialistica: dispone di specialisti che possono fornire consulenza e sostegno alle autorità nell’attuazione dei suddetti standard e delle suddette regolamentazioni in materia di cibersicurezza.

Fornitura di assistenza tecnica: fornisce assistenza alle autorità nello sviluppo e nell’attuazione di standard e regolamentazioni in materia di cibersicurezza.

Coordinamento e cooperazione: assume il coordinamento per facilitare la cooperazione tra le diverse autorità e garantisce che le regolamentazioni e gli standard sviluppati in materia di cibersicurezza siano coerenti ed efficaci.