Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 16 pagine
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Approvazione e trasposizione dell’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per migliorare l’adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA. DF
4La decisione su opposizione può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Sezione 10: Modifica, sospensione e denuncia
Art. 27
1L’autorità competente svizzera può agire soltanto con il consenso del Consiglio federale se, sulla base dell’Accordo FATCA M1, modifica, sospende o denuncia l’Accordo.
2Finché gli Stati Uniti non soddisfano i requisiti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, l’autorità competente svizzera sospende di propria iniziativa lo scambio automatico di informazioni con gli Stati Uniti.
Sezione 11: Disposizioni penali
Art. 28 Violazione degli obblighi
1È punito con la multa fino a 250 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:
a. l’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 4 capoverso 1;
b. gli obblighi di diligenza di cui all’articolo 5 capoverso 1;
c. l’obbligo di informazione di cui all’articolo 8 capoverso 1;
d. l’obbligo di trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1.
2Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 100 000 franchi. Nei casi meno gravi l’autorità competente prescinde dal procedimento penale o dalla punizione.
Art. 29 Violazione dell’obbligo di informazione nei confronti dell’AFC
1È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l’obbligo di informazione nei confronti dell’AFC cui sottostanno gli istituti finanziari svizzeri secondo l’articolo 20 capoverso 1.
2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 50Consultazione 000 franchi. Nei casi meno
gravi l’autorità competente prescinde dal procedimento penale o dalla punizione.
Art. 30 Infrazioni a decisioni dell’autorità
È punito con la multa fino a 50 000 franchi chi, nel quadro di una verifica secondo l’articolo 23, intenzionalmente non ottempera a una decisione dell’autorità notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.