Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 16 pagine
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Approvazione e trasposizione dell’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per migliorare l’adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA. DF
c. la natura della sua attività;
d. la data dell’inizio della sua attività.
3L’istituto finanziario svizzero notificante deve informare spontaneamente l’AFC se la sua qualità di istituto finanziario svizzero notificante ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 lettera o) dell’Accordo FATCA M1 e ai sensi della presente legge finisce oppure se esso cessa la sua attività commerciale.
4Il trustee deve iscrivere un trust se l’Accordo FATCA M1 lo prevede. Un trust è considerato un istituto finanziario non notificante purché il trustee sia un istituto finanziario notificante e comunichi tutte le informazioni da comunicare in virtù dell’Accordo FATCA M1 in relazione a tutti i conti statunitensi oggetto di comunicazione del trust. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione.
Sezione 4: Obbligo di informazione degli istituti finanziari svizzeri notificanti
Art. 8
1Entro il 31 gennaio dell’anno in cui avviene la prima trasmissione di informazioni, gli istituti finanziari svizzeri notificanti informano i soggetti statunitensi specifici secondo l’articolo 1 paragrafo 1 lettera ff) dell’Accordo FATCA M1, direttamente o per il tramite della loro parte contraente, per quanto concerne:
a. la propria qualità di istituto finanziario svizzero notificante;
b. l’Accordo FATCA M1 secondo l’articolo 1 e il suo contenuto, in particolare le informazioni da scambiare;
c. l’utilizzazione autorizzata di tali informazioni in applicazione dell’Accordo FATCA M1;
d. i diritti di cui dispongono i soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione in virtù della legge federale del 25 settembre 202012 sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge.
2Su richiesta, gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettono una copia della notifica ai soggetti statunitensi specifici oggetto della medesima.
SezioneConsultazione 5: Obbligo e autorizzazione di notifica
Art. 9 Trasmissione e utilizzazione delle informazioni
1L’istituto finanziario svizzero notificante comunica annualmente per via elettronica all’AFC, entro sei mesi dalla fine dell’anno civile, le informazioni secondo l’articolo 2 paragrafo 2 lettera a) dell’Accordo FATCA M1 relative ai conti statunitensi oggetto
12 RS 235.1