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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 16 pagine

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Approvazione e trasposizione dell’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per migliorare l’adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA. DF

di comunicazione. Se presso l’istituto finanziario svizzero notificante non sono aperti conti statunitensi oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all’AFC entro lo stesso termine.

2L’AFC trasmette all’IRS entro il termine di nove mesi stabilito dall’Accordo FATCA M1 le informazioni che ha ricevuto dagli istituti finanziari svizzeri notificanti secondo l’Accordo FATCA M1.

3L’AFC segnala all’IRS le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dall’articolo 26 della Convenzione del 2 ottobre 199613 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Convenzione).

4Se la Convenzione prevede che l’autorità che riceve le informazioni trasmesse nel quadro dello scambio automatico di informazioni possa, previa autorizzazione dell’autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni, utilizzare queste ultime anche per fini diversi da quelli fiscali o inoltrarle a uno Stato terzo, l’AFC, previa pertinente verifica, autorizza tale utilizzazione o inoltro. Se le informazioni sono inoltrate ad autorità penali, l’AFC autorizza l’inoltro d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.

5Le informazioni trasmesse all’AFC secondo il capoverso 1 possono essere utilizzate ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.

Art. 10 Prescrizione

1Il diritto alla trasmissione della notifica da parte dell’istituto finanziario svizzero notificante si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la notifica avrebbe dovuto essere trasmessa.

2La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere la notifica che viene portato a conoscenza dell’istituto finanziario svizzero notificante. Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

3Il diritto si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la notifica avrebbe dovuto essere trasmessa.

Art. 11 Trust considerato in un altro Stato istituto finanziario notificante

Se in un altro Stato un trust è considerato un istituto finanziario notificante secondo il diritto di tale Stato, ogni trustee residente in Svizzera è autorizzato a effettuare la no-Consultazione tifica per il trust all’autorità competente di tale Stato.

13 RS 0.672.933.61