Progetto

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Approvazione e trasposizione dell’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per migliorare l’adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA. DF

Sezione 8: Informazioni trasmesse automaticamente dall’IRS

Art. 15 Utilizzazione del numero d’identificazione fiscale svizzero per

persone fisiche

Gli istituti finanziari statunitensi notificanti e l’IRS utilizzano il numero AVS ai sensi della legge federale del 20 dicembre 194617 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per la trasmissione delle informazioni concernenti persone fisiche che sono necessarie ai fini dello scambio automatico di informazioni.

Art. 16 Inoltro di informazioni

1Ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero, l’AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente dall’IRS alle autorità svizzere competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dalla Convenzione e dall’articolo 3 paragrafo 8 dell’Accordo FATCA M1.

2Se la Convenzione lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l’AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente dall’IRS ad altre autorità svizzere competenti per le quali tali informazioni sono di interesse. Se del caso, l’AFC chiede il consenso dell’IRS.

Sezione 9: Organizzazione e procedura

Art. 17 Compiti dell’AFC

1L’AFC provvede alla corretta applicazione dell’Accordo FATCA M1 e della presente legge.

2Adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all’applicazione.

3Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli ed esigere che taluni siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.

4Può emanare istruzioni.

Art. 18 Trattamento dei dati

Consultazione

1Per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge, l’AFC può trattare e notificare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, inclusi quelli concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali in materia fiscale.

2Può utilizzare sistematicamente i numeri d’identificazione fiscale secondo gli articoli 7 capoverso 2 lettera b e 15 della presente legge, nonché il numero d’identifica-

17 RS 831.10