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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 16 pagine

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Approvazione e trasposizione dell’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per migliorare l’adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA. DF

zeri notificanti devono informare l’AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione dell’Accordo FATCA M1 e della presente legge.

2L’AFC, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, gli organismi di autodisciplina di cui all’articolo 24 della legge del 10 ottobre 199718 sul riciclaggio di denaro e gli organismi di vigilanza di cui all’articolo 43a della legge del 22 giugno 200719 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) possono scambiarsi le informazioni non accessibili al pubblico di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti secondo la presente legge o la legislazione federale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, inclusi i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD20 e i dati degni di particolare protezione di cui all’articolo 57r capoverso 2 della legge del 21 marzo 199721 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l’adempimento dei loro compiti. È fatto salvo l’articolo 40 LFINMA.

Art. 21 Obbligo del segreto

1Chiunque è incaricato dell’esecuzione dell’Accordo FATCA M1 e della presente legge, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.

2L’obbligo del segreto non si applica:

a. alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge;

b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal Dipartimento federale delle finanze a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge;

c. se la Convenzione dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.

3Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell’articolo 23 possono essere utilizzate soltanto ai fini dell’esecuzione dell’Accordo FATCA M1.

Art. 22 Statistiche

L’AFC può approntare statistiche concernenti l’attuazione dell’AccordoConsultazione FATCA M1.

18RS 955.0

19RS 956.1

20RS 235.1

21 RS 172.010