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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 16 pagine

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Approvazione e trasposizione dell’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per migliorare l’adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA. DF

zione fiscale (NIF) statunitense secondo l’articolo 1 paragrafo 1 lettera kk), per adempiere i suoi compiti secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge.

Art. 19 Sistema d’informazione

1L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali e dei dati di persone giuridiche, inclusi quelli concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali in materia fiscale, che ha ricevuto in applicazione dell’Accordo FATCA M1 e della presente legge.

2I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.

3Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:

a. ricevere e inoltrare informazioni secondo l’Accordo FATCA M1 e il diritto svizzero;

b. tenere un registro degli istituti finanziari svizzeri notificanti;

c. trattare procedure legali connesse all’Accordo FATCA M1 e alla presente legge;

d. effettuare verifiche secondo l’articolo 23;

e. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;

f. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;

g. lottare contro i reati fiscali;

h. approntare statistiche.

4Il Consiglio federale definisce i dettagli che riguardano in particolare:

a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;

b. le categorie dei dati personali trattati;

c. l’elenco dei dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali;

d. le autorizzazioni di accesso e di trattamento;

e. la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.

5L’AFC può concedere alle autorità svizzere a cui inoltra le informazioni secondo

l’articoloConsultazione 16 capoverso 1 l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema

d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Il Consiglio federale stabilisce a quali autorità e a quali dati l’AFC può concedere l’accesso.

Art. 20 Obbligo di informazione

1Le persone e le autorità alle quali l’AFC trasmette informazioni ricevute dall’IRS secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge nonché gli istituti finanziari sviz-