Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 16 pagine
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Approvazione e trasposizione dell’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per migliorare l’adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA. DF
zione fiscale (NIF) statunitense secondo l’articolo 1 paragrafo 1 lettera kk), per adempiere i suoi compiti secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge.
Art. 19 Sistema d’informazione
1L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali e dei dati di persone giuridiche, inclusi quelli concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali in materia fiscale, che ha ricevuto in applicazione dell’Accordo FATCA M1 e della presente legge.
2I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.
3Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:
a. ricevere e inoltrare informazioni secondo l’Accordo FATCA M1 e il diritto svizzero;
b. tenere un registro degli istituti finanziari svizzeri notificanti;
c. trattare procedure legali connesse all’Accordo FATCA M1 e alla presente legge;
d. effettuare verifiche secondo l’articolo 23;
e. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
f. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
g. lottare contro i reati fiscali;
h. approntare statistiche.
4Il Consiglio federale definisce i dettagli che riguardano in particolare:
a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
b. le categorie dei dati personali trattati;
c. l’elenco dei dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali;
d. le autorizzazioni di accesso e di trattamento;
e. la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
5L’AFC può concedere alle autorità svizzere a cui inoltra le informazioni secondo
l’articoloConsultazione 16 capoverso 1 l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema
d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Il Consiglio federale stabilisce a quali autorità e a quali dati l’AFC può concedere l’accesso.
Art. 20 Obbligo di informazione
1Le persone e le autorità alle quali l’AFC trasmette informazioni ricevute dall’IRS secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge nonché gli istituti finanziari sviz-