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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 16 pagine

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Approvazione e trasposizione dell’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per migliorare l’adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA. DF

Art. 5 Obbligo di diligenza

1Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono rispettare gli obblighi di diligenza di cui all’allegato I dell’Accordo FATCA M1.

2Non sono tenuti a effettuare una nuova procedura di diligenza in relazione ai conti cui è già stata applicata tale procedura nell’ambito dell’Accordo di cooperazione del 14 febbraio 201310 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA.

3Possono applicare le procedure descritte nelle disposizioni d’esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense invece di quelle di cui all’allegato I dell’Accordo FATCA M1. Se applicano le procedure del Dipartimento del Tesoro statunitense, devono applicarle in modo uniforme a tutti i conti o a gruppi di conti chiaramente definiti.

Art. 6 Attenuazione degli obblighi derivanti dall’Accordo FATCA M1

Gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono:

a. ricorrere a prestatori di servizi esterni per adempiere gli obblighi derivanti dall’Accordo FATCA M1 e dalla presente legge, ma rimangono responsabili dell’adempimento di tali obblighi;

b. applicare i criteri di diligenza applicabili ai conti di importo rilevante a determinati o a tutti i conti di importo non rilevante.

Sezione 3: Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri notificanti

Art. 7

1Un istituto finanziario svizzero notificante ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 lettera o) dell’Accordo FATCA M1 e ai sensi della presente legge deve iscriversi spontaneamente presso l’AFC.

2Nell’iscrizione, l’istituto finanziario svizzero notificante indica:

a. il suo nome o la sua ditta nonché la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all’estero o di una ditta individuale con sede all’estero, vanno indi-Consultazionecati il nome o la ditta, il luogo della sede centrale e l’indirizzo della direzione in Svizzera;

b. il suo numero d’identificazione ai sensi della legge federale del 18 giuigno 201011 sul numero d’identificazione delle imprese come numero d’identificazione fiscale svizzero;

10 RS 0.672.933.63

11 RS 431.03