Progetto

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 16 pagine

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Approvazione e trasposizione dell’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per migliorare l’adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA. DF

Sezione 6: Obbligo di conservazione applicabile agli istituti finanziari svizzeri notificanti

Art. 12

Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono conservare, conformemente alle prescrizioni dell’articolo 958f del Codice delle obbligazioni14, i documenti che hanno elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dagli allegati I e II dell’Accord FATCA M1 e dalla presente legge.

Sezione 7: Diritti e obblighi dei soggetti statunitensi specifici

Art. 13 Obbligo di comunicare cambiamenti delle circostanze in caso di

autocertificazione

In caso di un cambiamento delle circostanze, chi ha rilasciato un’autocertificazione secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge deve comunicare all’istituto finanziario svizzero notificante le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell’autocertificazione conformemente alla regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense.

Art. 14 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati

1Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri notificanti e la loro trasmissione all’IRS, i soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione hanno i diritti sanciti nella LPD15.

2Nei confronti dell’AFC, i soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione possono far valere esclusivamente un diritto d’accesso corrispondente a quello previsto dall’articolo 25 LPD ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per il soggetto statunitense specifico oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell’assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa (PA).

3Se le informazioni trasmesse all’IRS sono rettificate in seguito a una decisione passata in giudicato, l’istituto finanziario svizzero notificante trasmette le informazioni rettificate all’AFC. Quest’ultima le inoltra all’IRS.

Consultazione

14RS 220

15RS 235.1

16 RS 172.021