Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 16 pagine
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Approvazione e trasposizione dell’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per migliorare l’adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA. DF
Art. 23 Verifiche
1L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge da parte degli istituti finanziari svizzeri notificanti.
2Per chiarire i fatti l’AFC può:
a. verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell’istituto finanziario svizzero notificante o richiederne la produzione;
b. raccogliere informazioni orali o scritte.
3Se constata che l’istituto finanziario non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.
4Se l’istituto finanziario e l’AFC non riescono ad accordarsi, l’AFC pronuncia una decisione.
5Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:
a. della qualità di istituto finanziario secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge;
b. del contenuto delle notifiche secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge.
Art. 24 Procedure elettroniche
1Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.
2In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
3In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l’AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.
Art. 25 Diritto procedurale applicabile
Ove la presente legge non disponga altrimenti, si applica la PA22.
Art. 26 Rimedi giuridici
1 Contro le decisioni dell’AFC secondo gli articoliConsultazione 17–25 può essere presentata oppo-
sizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione.
2L’opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano.
3Se l’opposizione è stata presentata validamente, l’AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata.