Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 27 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche della LStrI

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Controlli sistematici alle frontiere svizzere

L’UDC chiede controlli fisici o elettronici sistematici per le persone che entrano in Svizzera, in modo da negare l’ingresso a chi non dispone né di un titolo di soggiorno valido né di un’autorizzazione all’entrata.

5.1.2 Nuova procedura di allontanamento (nuovo art. 23bis CFS; art. 64cbis AP-LStrI)

Considerazioni generali

Il PLR e FER sono favorevoli alla nuova procedura di allontanamento per contrastare la migrazione secondaria.

La CCPCS sottolinea che l’applicazione dell’articolo 64cbisin combinato disposto con l’articolo 64d capoverso 2 lettera g AP-LStrI, che prevede la possibilità a determinate condizioni di respingere gli stranieri intercettati nelle zone in prossimità della frontiera verso lo Stato

Schengen dal quale sono entrati direttamente, presuppone un accordo di collaborazione ai sensi del nuovo articolo 23bisCFS con quest’ultimo Stato. Attualmente la Svizzera non dispone di accordi di questo tipo, motivo per cui bisognerebbe almeno esaminare la creazione di basi giuridiche corrispondenti o l’estensione dei trattati esistenti. In caso contrario questa normativa resterebbe priva di oggetto.

PS, GDS, OSAR e SCCA mettono in dubbio la sensatezza e l’efficacia delle misure nelle zone in prossimità della frontiera. Non è stato dimostrato se un aumento dei controlli contribuirebbe effettivamente a migliorare la sicurezza o se, invece, trasferirebbe semplicemente i problemi lungo le frontiere. Appare quindi opportuno verificare regolarmente l’effettiva efficacia di queste misure.

SBAA vede in questa nuova procedura di allontanamento una potenziale minaccia per i diritti delle persone interessate, in particolare per quanto riguarda l’accesso a un rimedio giuridico efficace e la garanzia di standard in materia di diritti umani nel caso di rimpatri. È di fondamentale importanza che i respingimenti avvengano sempre nel rispetto dei diritti umani e che, in particolare, sia esaminata attentamente la situazione nello Stato di rimpatrio. Il rischio di respingimenti a catena o di rimpatri verso Paesi in cui le persone interessate potrebbero essere esposte a gravi minacce deve essere evitato attraverso meccanismi di protezione chiari. Il rischio di respingimenti a catena è sottolineato anche da PS, GDS, OSAR e SCCA. Anche il PS, i VERDI, AsyLex, GDS, JRS, OSAR, SCCA e Solinetz affermano che i respingimenti alla frontiera dovrebbero sempre avvenire con la certezza che i diritti umani siano rispettati, anche considerando la situazione che si verrebbe a creare dopo il respingimento nell’altro Stato.

Nei loro pareri il PS e SCCA rimandano alla sentenza della CGUE nella causa C-143/22, la quale conferma che, in caso di rifiuto d’entrata, non è possibile procedere immediatamente all’allontanamento verso lo Stato limitrofo. Dovrebbe invece essere emessa una decisione di rimpatrio che può essere impugnata anche in sede giudiziaria. Tale decisione deve essere presa per iscritto e motivata; inoltre occorre concedere alla persona la possibilità di lasciare il Paese su base volontaria. Determinanti sono in particolare le disposizioni vincolanti del diritto internazionale, nello specifico il divieto di respingimento, che vale anche per i richiedenti l’asilo alla frontiera – secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo già dal momento in cui un richiedente l’asilo si trova sotto la giurisdizione di uno Stato –. Ciò vale già per i controlli alla frontiera, senza che il richiedente l’asilo sia già entrato nel territorio dello Stato che effettua il controllo. Occorre quindi verificare caso per caso se un trasferimento violerebbe il divieto di respingimento; questo esame individuale è possibile solo nell’ambito di