Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche della LStrI
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
in Stati terzi non sicuri (principio di non respingimento) deve rimanere garantita senza restrizioni.
SBAA chiede inoltre un approccio chiaro e differenziato nella lotta contro la tratta di esseri umani e la migrazione irregolare, da un lato, e nel trattamento dei migranti che chiedono protezione, dall’altro. Per questo motivo la distinzione tra coloro che fuggono perché costretti o per estremo bisogno e coloro che sono coinvolti in attività illegali deve essere chiara e inequivocabile. Solo in questo modo è possibile garantire il rispetto degli obblighi umanitari della Svizzera e dell’UE e il mantenimento della fiducia nel sistema d’asilo.
L’UDC ritiene invece che questa norma rappresenti uno sviluppo positivo per quanto riguarda la strumentalizzazione. Tuttavia una misura di questo tipo dovrebbe essere adottata anche alle frontiere interne per reagire al comportamento scorretto di diversi Stati Schengen che si rifiutano intenzionalmente di registrare i migranti come Stato di prima accoglienza e li indirizzano invece verso altri Stati.
Rischio di «racial profiling»
Il PS, GDS e OSAR ricordano che nell’attuazione di questo sviluppo di Schengen occorre tenere conto del rischio del «racial profiling», fenomeno che viola il divieto di discriminazione e quindi il diritto internazionale. Sarebbe importante sensibilizzare maggiormente le autorità di frontiera su questo tema e adottare misure per evitare che si svolgano di fatto controlli sistematici sulle persone percepite come «stranieri» per motivi etnici e culturali, religiosi o per la loro origine o il colore della pelle. Servono norme vincolanti che offrano alla polizia un quadro inequivocabile per un’attività di polizia non discriminatoria e la obblighino ad adottare misure di sensibilizzazione e prevenzione. A livello federale, nei Cantoni e nelle città devono essere creati uffici autorizzati a indagare in modo imparziale su tutti i reclami per discriminazione, maltrattamenti o «racial profiling» da parte della polizia e del Corpo delle guardie di confine, ad avviare processi di mediazione e, se necessario, a presentare una denuncia penale o un ricorso amministrativo.
5.2 Avamprogetto 2: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Accesso del DFAE a N-ETIAS)
Accesso del DFAE a N-ETIAS
AsyLex, GDS, JRS e Solinetz ritengono estremamente critica l’estensione dell’accesso a N- ETIAS al DFAE e la respingono. L’accesso a questa banca dati non è necessario per il funzionamento del DFAE e dei servizi federali collegati e rappresenta una grave ingerenza nei diritti fondamentali alla protezione della sfera privata, in particolare dei rifugiati. Sostengono che i dati non dovrebbero essere utilizzati in relazione alla procedura d’asilo e giudicano inoltre inopportuno che la SEM sia designata come unità nazionale ETIAS.
Verifica dell’accesso da parte dell’IFPDT
Inoltre, secondo AsyLex, GDS, JRS, OSAR, SCCA e Solinetz l’estensione dell’accesso al DFAE deve essere verificata e valutata dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).