Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 27 pagine
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche della LStrI
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
volo. Ciò significa che l’attuazione delle misure ordinate richiederebbe tempo. Tra la disposizione e l’attuazione di una misura riguardante il traffico aereo internazionale deve essere previsto un lasso di tempo di almeno 48 ore, meglio ancora di 72.
Consultazione preliminare degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo in merito al ripri-
stino dei controlli di frontiera alle frontiere interne
Il Cantone GE, gli aeroporti di Ginevra e Zurigo e AEROSUISSE ritengono indispensabile consultare preventivamente gli aeroporti nazionali di Basilea, Ginevra e Zurigo prima di ripristinare i controlli alle frontiere interne. Inoltre, dopo la decisione devono essere strettamente coinvolti, poiché le ripercussioni sulle attività aeroportuali e sui flussi di passeggeri sarebbero notevoli.
Propongono la seguente formulazione per il nuovo capoverso 6 dell’articolo 8 AP-LStrI:
«In caso di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne Schengen in Svizzera i gestori degli aeroporti nazionali sono preventivamente consultati e strettamente coinvolti nell’attuazione.»
Infine, qualora l’inserimento di un nuovo capoverso di questo tipo non fosse opportuno, la richiesta dovrebbe essere inserita perlomeno nell’ordinanza d’esecuzione, in virtù dell’articolo 8 capoverso 5 AP-LStrI.
Competenza in materia di controlli di frontiera (art. 8 cpv. 4 e art. 9 AP-LStrI)
Secondo AsyLex i controlli alle frontiere dovrebbero essere svolti in modo uniforme e non differire a livello cantonale. Inoltre, i controlli alle frontiere dovrebbero essere di competenza della Confederazione e non dei Cantoni.
Il Cantone ZH sottolinea che secondo l’articolo 8 capoverso 4 AP-LStrI l’UDSC, d’intesa con i Cantoni di confine, effettua i controlli alle frontiere interne Schengen. Tuttavia i controlli di frontiera all’Aeroporto di Zurigo sono di competenza esclusiva della polizia cantonale di Zurigo. Ciò vale già oggi per i controlli alle frontiere esterne Schengen e di conseguenza dovrebbe valere anche per le frontiere interne Schengen, qualora tali controlli venissero temporaneamente ripristinati. L’articolo 8 capoverso 4 LStrI deve essere modificato di conseguenza. Questa richiesta è sostenuta anche dalla CCPCS. Nel contesto dell’Aeroporto di Zurigo, la norma sulla competenza va necessariamente interpretata nel senso che qualsiasi controllo di frontiera in questo aeroporto ricade esclusivamente e senza modifiche nella competenza della polizia cantonale di Zurigo. L’abbandono dell’attuale ordinamento delle competenze negli aeroporti internazionali non può costituire l’obiettivo dell’avamprogetto. Secondo la CCPCS il relativo ordinamento delle competenze a favore della polizia cantonale di Zurigo risulta direttamente dalla legge o dalla relativa ambasciata.
Gestione autonoma delle frontiere da parte della Svizzera
Secondo l’UDC la Svizzera dovrebbe poter effettuare controlli sovrani, unilaterali e indipendenti alle sue frontiere e non rivolgersi in alcun modo a un’istituzione straniera. La Svizzera deve poter gestire autonomamente le proprie frontiere, sia in tempi di crisi migratorie o di pandemie, sia in tempi normali. La riforma, sostiene l’UDC, mira in modo dimostrativo a limitare il margine di manovra degli Stati e a gravare su di loro con nuovi requisiti burocratici, amministrativi e giuridici sproporzionati.