Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 27 pagine

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche della LStrI

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Avamprogetto 2: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Accesso del DFAE a N-ETIAS)

AsyLex, GDS, JRS e Solinetz ritengono estremamente critica l’estensione di questo accesso al DFAE. Si oppongono a tale ampliamento, poiché questo accesso costituirebbe una grave ingerenza nei diritti fondamentali.

Inoltre, secondo AsyLex, GDS, JRS, OSAR, SCCA e Solinetz l’estensione al DFAE dell’accesso a N-ETIAS deve essere imperativamente verificata e valutata dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

SBAA chiede l’introduzione di severe norme sulla protezione dei dati per garantire che i dati personali siano utilizzati solamente per gli scopi previsti e siano adeguatamente protetti. È fondamentale che l’accesso all’ETIAS sia rigorosamente controllato e consentito solo agli organi autorizzati, al fine di evitare abusi e potenziali violazioni della protezione dei dati. L’implementazione delle misure di protezione dei dati deve essere verificata in modo trasparente e regolare.

L’UDC respinge l’avamprogetto 2.

Avamprogetto 3:

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Adeguamenti reda-

zionali nel settore «frontiera»)

AsyLex, JRS e Solinetz sono critici nei confronti dell’avamprogetto per timori sulla protezione dei dati.

L’UDC respinge l’avamprogetto 3.

5 Risultati dettagliati suddivisi per avamprogetti e temi

5.1 Avamprogetto 1: Decreto federale che recepisce e traspone nel diritto svizzero il regolamento (UE) 2024/1717 (Modifica del CFS)

5.1.1 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne (nuovi art. 21bis, 25–27bis e nuovo art. 33 CFS; art. 8 AP-LStrI)

Norme chiare per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne

economiesuisse ricorda che le misure non coordinate nell’ambito delle precedenti reintroduzioni temporanee dei controlli alle frontiere interne hanno avuto ripercussioni negative

sull’economia svizzera. In particolare ci sono state difficoltà nelle forniture di prodotti primari, i prodotti destinati all’esportazione non hanno potuto essere consegnati puntualmente e i lavoratori stranieri hanno avuto difficoltà a entrare in Svizzera. Riconosce quindi che il CFS deve essere adattato alle nuove sfide. Per l’introduzione temporanea di controlli unilaterali alle frontiere interne dovrebbero valere regole riconosciute e rispettate da tutti gli Stati Schengen. Le nuove norme per il ripristino dei controlli alle frontiere interne (nuovi art. 25–27bise nuovo art. 33 CFS) sono pertanto espressamente accolte con favore da economiesuisse. Inoltre, l’introduzione di restrizioni temporanee e vincolanti dei viaggi alla frontiera esterna Schengen (nuovo art. 21bisCFS) contribuirebbe a una maggiore chiarezza e all’applicazione uniforme delle norme da parte di tutti gli Stati Schengen.