Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 27 pagine
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche della LStrI
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
comportino un onere sproporzionato per le persone che richiedono protezione internazionale ed eventualmente assistenza medica.
Deroghe per motivi umanitari (art. 65a cpv. 2 AP-LStrI)
AsyLex, JRS e Solinetz sono in linea di principio favorevoli al capoverso 2. Le deroghe per motivi umanitari devono essere sempre esaminate e concesse caso per caso.
Inclusione di una nuova deroga per i richiedenti l’asilo e i rifugiati (nuovo cpv. 3 dell’art. 65a AP-LStrI)
Secondo GDS le modifiche di legge dell’articolo sono eccessivamente restrittive e non ammettono eccezioni. Per GDS, OSAR e SCCA deve esserci la possibilità di presentare una domanda d’asilo alla frontiera e quindi accedere alla procedura d’asilo. Richiedono pertanto l’inclusione di un’eccezione per i richiedenti l’asilo e i rifugiati, sostenendo che nei confronti di questo gruppo di persone non può essere pronunciato alcun divieto d’entrata. Il rispetto del principio di non respingimento va esaminato caso per caso. Essi propongono un nuovo capoverso 3 con il seguente contenuto:
Art. 65a cpv. 3 AP-LStrI
«L’accesso alla procedura d’asilo ai fini del rispetto del principio di non respingimento resta garantito.»
Verifica scientifica dell’efficacia delle restrizioni d’entrata nel quadro della pandemia di COVID-19
Politbeobachter afferma che, secondo il rapporto esplicativo, il previsto ripristino dei controlli di frontiera temporanei alle frontiere interne Schengen in caso di grave emergenza sanitaria è riferito alla pandemia di COVID-19 (art. 8 cpv. 3). Tuttavia l’efficacia delle restrizioni d’entrata imposte durante la crisi sanitaria dovuta al coronavirus non è mai stata verificata scientificamente. Finché tale verifica non avrà luogo, non ha senso discutere della base legale di misure così incisive. Per prima cosa bisognerebbe elaborare le relative basi scientifiche.
5.1.4 Ulteriori questioni sollevate
Obbligo di informare nel quadro di una maggiore trasparenza nell’attuazione del CFS
I VERDI e GDS chiedono una maggiore trasparenza nell’attuazione del CFS e la garanzia che le persone interessate siano informate in modo completo e in un linguaggio a loro comprensibile sui loro diritti e obblighi. Ogni persona deve essere informata sul suo diritto di presentare una domanda d’asilo e sulla possibilità di rimedi giuridici in caso di allontanamento.
Secondo il PS, se sussistono dubbi circa l’esistenza di una domanda d’asilo, la persona interessata deve essere sottoposta a una procedura d’asilo.
Persona di fiducia per stranieri minorenni non accompagnati nella procedura di allon-
tanamento (art. 66 AP-LStrI)
AsyLex, JRS e Solinetz sostengono la necessità di continuare a prevedere una persona di fiducia per gli stranieri minorenni non accompagnati nella procedura di allontanamento.