Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 27 pagine
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche della LStrI
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
Divieto d’entrata in caso di inosservanza delle restrizioni d’entrata e delle misure (art. 67 cpv. 2 lett. c AP-LStrI)
AsyLex, JRS e Solinetz respingono questa modifica legislativa, in quanto la ritengono eccessivamente restrittiva e senza possibilità di eccezioni. Il capoverso 2 lettera c dovrebbe prevedere una deroga per i richiedenti l’asilo e i rifugiati, e non dovrebbe essere possibile pronunciare un divieto d’entrata.
Obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo (art. 92 e 111c AP-LStrI)
Il Cantone ZH propone che l’articolo 92 AP-LStrI, secondo cui le imprese di trasporto aereo, nell’ambito del loro obbligo di diligenza allo scopo di evitare la propagazione di una malattia trasmissibile, assicurino il trasporto soltanto di persone nei cui confronti non sono state ordinate restrizioni d’entrata secondo l’articolo 65a AP-LStrI, valga anche per le imprese che trasportano persone via mare e via terra.
Propone inoltre che, in presenza di passeggeri provenienti da zone a rischio, siano informate non solo le autorità competenti per i controlli alle frontiere, ma in particolare anche le autorità sanitarie cantonali responsabili della sorveglianza su eventuali misure di quarantena o altre misure sanitarie. Per questo motivo ritiene estremamente importante che al momento dell’introduzione del nuovo articolo 92 capoverso 1bisAP-LStrI sia apportata una corrispondente
modifica anche all’articolo 111c capoverso 1 AP-LStrI.
Collaborazione tra autorità e organizzazioni della società civile
La collaborazione tra le autorità e le organizzazioni della società civile come l’OSAR e le sue organizzazioni affiliate e partner è fondamentale per rappresentare gli interessi dei richiedenti l’asilo. Pertanto OSAR e SCCA raccomandano di continuare a promuovere questo dialogo e di garantire che le esperienze e le conoscenze delle organizzazioni della società civile confluiscano nella prassi di attuazione.
Strumentalizzazione (art. 5 par. 4 nuovo CFS)
Il PS, GDS, OSAR e SCCA sono molto critici nei confronti del termine «strumentalizzazione» e delle possibilità d’azione che ne derivano. Nonostante l’ovvietà del contenuto il riferimento alla tutela dei diritti fondamentali nell’articolo 5 CFS è da accogliere con favore, ma contraddice l’esperienza nella realtà. Con il pretesto di una cosiddetta strumentalizzazione, ci si discosta dagli standard minimi in materia di diritti umani e si mette a repentaglio il diritto d’asilo. Anche se la migrazione dovesse essere utilizzata come strumento di pressione contro l’UE, in caso di dubbio si deve presumere che le persone interessate stiano chiedendo protezione. L’UE e la Svizzera non dovrebbero in nessun caso utilizzare le possibili situazioni di strumentalizzazione come giustificazione per limitare i diritti di queste persone e rendere più difficile l’accesso a una procedura d’asilo.
Anche SBAA sottolinea che qualsiasi misura volta a impedire la «strumentalizzazione» della migrazione come strumento di pressione politica deve essere in linea con i diritti umani. Sussiste il rischio che le persone che emigrano per motivi legittimi, ad esempio per cercare protezione da persecuzioni o circostanze che potrebbero mettere a repentaglio la loro vita, siano erroneamente percepite come una minaccia per la sicurezza pubblica. Pertanto è indispensabile una verifica individuale del bisogno di protezione di ogni migrante. Quest’ultima deve garantire che le circostanze specifiche della persona interessata, compresi il motivo della sua fuga e la sua situazione personale, siano tenute pienamente in considerazione, in modo da evitare respingimenti ingiustificati o violazioni dei diritti umani. La protezione contro i rimpatri