Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 27 pagine
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche della LStrI
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
L’OSAR osserva inoltre che la direttiva rimpatri dell’UE è vincolante anche per la Svizzera. Questa direttiva impone che i cittadini di Paesi terzi non siano respinti direttamente alle frontiere interne, nemmeno se non presentano domanda d’asilo. Nel 2023 la CGUE ha inoltre chiarito nella causa C-143/22 che i rimpatri senza un esame individuale e senza la possibilità di presentare una domanda d’asilo violano il diritto dell’UE e la CEDU. La sentenza conferma che in caso di rifiuto d’entrata non può avvenire immediatamente l’allontanamento verso lo Stato limitrofo. Dovrebbe invece essere emessa una decisione di rimpatrio, che può essere impugnata anche in sede giudiziaria. Tale decisione deve essere presa per iscritto e motivata; inoltre occorre concedere alla persona la possibilità di lasciare il Paese su base volontaria. Il rimpatrio alla frontiera interna dovrebbe quindi avvenire di regola mediante un modulo standard (art. 64c cpv. 1 LStrI e art. 64cbisAP-LStrI), corredato di una motivazione. Questa motivazione dovrebbe essere indicata in un campo per i commenti chiaro, in cui le autorità spiegano i motivi per cui il cittadino dello Stato terzo non ha il diritto di soggiornare nello Stato ricevente.
GDS, OSAR e SCCA chiedono che nella motivazione sia specificato che la persona non ha presentato domanda d’asilo e che ciò sia tradotto in una lingua a lei comprensibile. In tal modo si vuole evitare che le domande d’asilo non siano riconosciute come tali a causa di difficoltà di comprensione.
Formazione e direttive per le autorità di frontiera
GDS, OSAR e SCCA sottolineano che le autorità di frontiera devono essere adeguatamente formate per conoscere e rispettare i diritti delle persone rifugiate, compresi i loro diritti specifici. Dovrebbero essere elaborate direttive chiare per garantire che i controlli delle persone e gli allontanamenti siano effettuati in modo conforme alla legge e impedire attivamente il «racial profiling».
Trasparenza grazie a statistiche pubblicamente disponibili
Dal punto di vista di GDS, OSAR, SCCA e USS si potrebbe aumentare la trasparenza mettendo a disposizione statistiche pubbliche sul numero di persone controllate, assegnate a una procedura d’asilo o allontanate (con indicazione della procedura d’allontanamento).
5.1.3 Restrizioni d’entrata e altre misure a tutela della salute pubblica negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen (art. 65a AP-LStrI)
Meccanismo specifico in caso di emergenza di sanità pubblica (art. 21bis e 28 CFS, art. 65a AP-LStrI)
L’Alleanza del Centro afferma che il nuovo articolo 21bisCFS crea chiarezza in caso di future crisi in situazioni di emergenza sanitaria. A tal fine è tuttavia assolutamente necessario che il Consiglio federale possa ordinare restrizioni d’entrata e ulteriori misure oltre a quelle previste dal regolamento di esecuzione del Consiglio dell’UE, qualora ciò risulti necessario per proteggere la salute pubblica in Svizzera (cfr. art. 65a AP-LStrI con rimando all’art. 41 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie [LEp; RS 818.101]). Alleanza del Centro e FER accolgono con favore la definizione del meccanismo di protezione specifico in caso di emergenza sanitaria nello spazio Schengen nell’articolo 28 CFS, che comprende anche il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne.