Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 27 pagine
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche della LStrI
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
quindi garantire che le persone interessate comprendano la decisione, altrimenti potrebbe profilarsi una violazione della garanzia della via giudiziaria.
GDS e OSAR propongono la seguente formulazione, sostenuta da SBAA, SCCA e dall’USS:
Art. 64f Traduzione della decisione di allontanamento
1L’autorità competente provvede affinché, su richiesta, la decisione di allontanamento venga tradotta per scritto od oralmente in una lingua che sia o che si possa supporre comprensibile allo straniero.
2 L’autorità competente garantisce che la decisione di allontanamento, La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l’articolo 64b o 64cbis capoverso 3, venga tradotta per scritto od oralmente in una lingua che sia o che si
possa supporre comprensibile allo straniero. non è tradotta. Allo straniero è consegnato inoltre un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.
Consegna di una scheda informativa e obbligo di informare per una maggiore traspa-
renza
Il PS, GDS, OSAR, SBAA, SCCA e l’USS sostengono che le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di farsi rappresentare legalmente e di essere informate in merito in una lingua a loro comprensibile tramite appositi punti di contatto. A tal fine occorre consegnare a ogni persona interessata una scheda che la informi sui suoi diritti e sulle sue possibilità. Ai fini della trasparenza questa scheda informativa deve essere resa accessibile al pubblico. Inoltre, OSAR e GDS suggeriscono di verificare regolarmente l’efficacia di questa misura di protezione giuridica. Sottolineano che si tratta di un allontanamento verso un altro Paese, i cui rappresentanti legali non conoscono il diritto nazionale svizzero, in base al quale deve essere adottato un corrispondente rimedio giuridico. Se si realizzasse un collegamento con gli attori nazionali in materia di protezione giuridica, occorre tenere presente che l’allontanamento immediato renderebbe più difficile l’accesso alla rappresentanza legale e che quindi anche l’efficacia sarebbe dubbia. Per garantire l’efficacia di questa misura chiedono la pubblicazione dei punti di contatto indicati.
Secondo l’OSAR la persona interessata dovrebbe inoltre essere informata sul suo diritto di presentare una domanda d’asilo e sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici in caso di allontanamento.
Nessun fermo di breve durata
AsyLex, GDS e JRS chiedono un’integrazione dell’articolo 64cbiscapoverso 5 AP-LStrI affinché, analogamente all’articolo 64c LStrI, le persone allontanate ai sensi di questo articolo non possano essere oggetto di un fermo di breve durata. Un fermo di 24 ore sarebbe sproporzionato.
Illegittimità degli allontanamenti senza formalità
GDS, OSAR e SCCA chiedono che venga emessa in ogni caso una decisione di allontanamento per le persone che non presentano domanda d’asilo. In alternativa, sostengono che le persone interessate devono essere informate in una lingua a loro comprensibile del diritto di chiedere una decisione mediante un modulo standard. Se in casi eccezionali non è possibile garantire la traduzione, occorre emanare una decisione impugnabile mediante modulo standard.