Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
per le nuove categorie di persone che potranno essere sottoposte ai controlli alcolemici valgano gli stessi valori limite previsti per i membri dell’equipaggio.
Hanno inoltre presentato le loro osservazioni due associazioni aeronautiche107, due aeroporti108, due associazioni di sostegno all’aviazione109 e la Conferenza delle comandanti e dei comandanti delle polizie cantonali svizzere (CCPCS). Tutti concordano con la regolamentazione proposta ma, in parte, chiedono alcune integrazioni. Gli ambienti aeronautici ritengono che, considerato l’elevato pericolo rappresentato dal personale di terra alla guida di veicoli a motore, il sistema interno a punti non dovrebbe essere l’unica misura sanzionatoria. In caso di infrazioni dovrebbe invece essere possibile perseguire penalmente anche il personale di terra. Non è chiaro perché queste persone debbano essere punite meno severamente lato cielo rispetto a lato terra. Si auspica inoltre che l’esercente aeroportuale possa effettuare autonomamente i controlli alcolemici sul personale di terra e che si debba rivolgere alla polizia solo se si profila un reato o un procedimento penale. La CCPCS sottolinea che la nuova possibilità di controllo, certo auspicabile per motivi di sicurezza, comporta tuttavia un onere supplementare (in termini di personale) da non sottovalutare. In singoli casi, in particolare per i corpi di polizia cantonali più piccoli responsabili della sicurezza di un aeroporto e dei compiti connessi, tale onere supplementare potrebbe comportare l’impegno di risorse aggiuntive, a scapito delle altre attività di perseguimento penale. A questo proposito è necessario uno stretto coordinamento da parte della Confederazione con i corpi di polizia cantonali e le autorità di perseguimento penale e, se del caso, occorre esaminare le possibilità di supportarne e alleggerirne il lavoro. In quest’ottica l’estensione della giurisdizione federale a tutti i procedimenti penali in materia di aviazione, come proposto nell’articolo 98 capoverso 1 AP-LNA, potrebbe alleggerire il carico di lavoro dei corpi di polizia cantonali. Ciò, tuttavia, solo a condizione che per l’attuazione il Ministero pubblico della Confederazione si avvalga sistematicamente della Polizia giudiziaria federale. Alla CCPCS appare inoltre discutibile la distinzione operata tra membri dell’equipaggio di bordo e personale di terra. Una simile distinzione è oggettivamente poco giustificabile, visto che per entrambe queste categorie di persone si tratta di violazioni gravi del principio di awareness assoluta e quindi di infrazioni che non sono in alcun modo compatibili con la vulnerabilità di un aeroporto internazionale nel suo complesso. Di conseguenza, si dovrebbe rinunciare a una distinzione o per lo meno esaminare la possibilità di rinunciarvi.
5.21 Trattamento dei dati e diritti di accesso (art. 107a AP-LNA)
Hanno espresso il loro parere in merito alle integrazioni delle disposizioni sulla protezione dei dati nella LNA in relazione alla sorveglianza del mercato nel settore degli aeromobili senza occupanti il Cantone di Uri, il PS, Aerosuisse, l’aeroporto di Zurigo e due associazioni di sostegno all’aviazione110. Il PS non respinge di per sé il trattamento dei dati proposto, ma solleva importanti riserve in relazione alla sicurezza. Ritiene che la protezione dei dati andrebbe regolamentata in modo più rigoroso. Gli altri partecipanti che hanno preso posizione in merito giudicano in termini complessivamente positivi quanto proposto, ma chiedono un adeguamento redazionale, poiché secondo la legge sulla protezione dei dati riveduta rientrano nel campo d’applicazione della stessa solo le persone fisiche. Con questa precisazione nella LNA sarebbe inoltre chiaro che non tutti i dati personali custoditi dalle aziende menzionate, tra i quali possono figurare ad esempio anche quelli dei clienti, possono essere trattati bensì solo i dati riguardanti il personale.
5.22 Utilizzo dei dati biometrici (art. 107c AP-LNA)
Due Cantoni111, due partiti112, due associazioni mantello dell’economia113, tre associazioni aeronautiche114, quattro associazioni di sostegno all’aviazione115, due aeroporti116, la compagnia aerea
107 Aerosuisse, SASPA
108 AIG, FZAG
109 UGW, Pro Flughafen
110 UGW, Pro Flughafen
111 GE, SG
112 PartitoPirata, PS
113 USAM, SEV
114 Aerosuisse, Kapers, syndicom
115 Aviationsuisse, UGW, Pro Flughafen, Weltoffenes Zürich
116 AIG, FZAG 15/24 BAZL-D-99FF3401/924