Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 24 pagine

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più completo e veritiero degli errori e dei pericoli. Solo in questo modo si possono individuare i rischi e adottare misure adeguate per farvi fronte. Di conseguenza bisogna evitare di indurre un’impresa o un privato a nascondere informazioni rilevanti per la sicurezza. La soluzione proposta è considerata opportuna e ragionevole. AeCS aggiunge che occorrerebbe pubblicare ogni anno, nelle lingue nazionali, un rapporto che illustri le attività dell’UFAC; i rapporti annuali sulla sicurezza (annual safety reports)

pubblicati solo in inglese non basterebbero. Il SISI chiede per motivi legati alla sistematica della legge che il capoverso che lo riguarda sia inserito nell’articolo 26 LNA.

Sono invece giunte critiche da parte di associazioni di protezione dell’ambiente e da privati. Nella misura in cui le restrizioni al principio di trasparenza nel senso più ampio del termine servano a garantire la sicurezza aerea o a conformarsi al diritto europeo, non sono contestabili dal punto di vista della popolazione direttamente toccata. Tuttavia, se dovessero essere utilizzate per limitare il diritto di accesso ai dati relativi al traffico aereo o a informazioni simili che spetta agli abitanti di zone limitrofe degli aeroporti colpiti da effetti negativi, andrebbero senz’altro respinte. Per prevenire eventuali abusi va pertanto introdotta una riserva che garantisca espressamente il mantenimento nella misura attuale dei diritti di accesso in tutti gli altri settori.

Il PartitoPirata, le associazioni per la tutela dei consumatori e la protezione dei dati, Fluglärmforum Süd e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) chiedono di eliminare l’articolo. Derogare al principio di trasparenza nei termini proposti impedirebbe ai cittadini direttamente toccati, ai media e agli esperti di esercitare un controllo parallelo indipendente, come invece prevede tale principio nella sua applicazione attuale. La prevista rendicontazione periodica dell’UFAC non sostituirebbe il principio di trasparenza così abolito. La restrizione in questione comporterebbe piuttosto la possibilità di insabbiare gli abusi; inoltre i controlli statali non verrebbero sufficientemente verificati e questo, a lungo termine, indebolirebbe la fiducia nell’amministrazione e l’efficacia della sorveglianza. Pertanto l’articolo andrebbe cancellato per garantire anche in questo importante settore la trasparenza dell’Amministrazione, una conquista ampiamente apprezzata dalla popolazione. Proprio nel contesto della «cultura giusta» si ritiene che i meccanismi di protezione previsti dalla LTras e da altre leggi, tra le quali la LNA, siano pienamente sufficienti per garantire controlli efficaci. La LTras rimane in questo ambito una componente indispensabile per rafforzare la fiducia della popolazione nell’apparato di controllo delle autorità. Secondo l’IFPDT non vi sono motivi convincenti che giustifichino l’introduzione nell’AP-LNA di una disposizione speciale ai sensi dell’articolo 4 LTras, motivo per cui le riserve proposte in merito alla LTras non sono necessarie.

5.24 Personale addetto alla sicurezza aerea: controllo dei precedenti personali (art. 108b segg. AP-LNA, art. 46 AP-LCaGi, art. 10 segg. AP-LSIP)

In merito alla proposta si sono espressi nove Cantoni126, il SEV, due associazioni aeronautiche127, due aeroporti128, Swiss, Skyguide, Syndicom e due enti che rappresentano le polizie cantonali e i ministeri pubblici129.

I Cantoni che hanno preso posizione approvano in linea di principio quanto proposto, ma fanno notare che occorrerà mettere in conto un sensibile aumento dell’onere per le polizie cantonali, onere di cui tuttavia, al momento, non è ancora possibile stimare l’entità. Secondo il Cantone di Ginevra bisognerebbe concludere un accordo sul finanziamento di questo onere supplementare provocato dalla legislazione federale. Per quanto riguarda la procedura, andrebbe prevista la possibilità di vietare la trasmissione alle persone coinvolte o ai servizi competenti di informazioni delicate, sensibili o oggetto di inchieste in corso. Questo andrebbe espressamente previsto nella legge. La possibilità di consultare i procedimenti penali dovrebbe essere estesa anche al tribunale dei minorenni, ai tribunali penali e alla giustizia militare, poiché anche qui potrebbero figurare informazioni supplementari rilevanti. L’accesso ai documenti dei servizi delle attività informative è una questione delicata e in generale non è chiaro di quali rimedi giuridici disponga la persona alla quale tale accesso venisse negato. L’accesso ai documenti dei

126 AG, BE, GE, LU, SG, TI, UR, VD, ZH

127 Aerosuisse, Kapers

128 AIG, FZAG

129 CCPCS, CMP 17/24 BAZL-D-99FF3401/924