Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 24 pagine

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servizi di attività informative andrebbe quindi escluso. Il Cantone Ticino muove critiche al fatto che non viene definita la valutazione del rischio. Ci si limiterebbe in sostanza ai procedimenti penali e alle condanne, mentre non sono presi in considerazione anche altri elementi fattuali che potrebbero determinare una vulnerabilità elevata, come ad esempo l’esistenza di debiti. Una valutazione del rischio dovrebbe inoltre comprendere un approfondimento supplementare (ad es. un colloquio informativo). Secondo il Cantone di Zurigo andrebbero prese in considerazione anche altre informazioni rilevanti per la safety (ad es. stranezze sul piano psichico).

Il SEV respinge quanto proposto. Le critiche riguardano l’estensione della cerchia di persone toccate dalla disposizione dovuta al diritto europeo applicabile anche in Svizzera, estensione che è considerata ingiustificata. Ciò comporterebbe anche un’incertezza giuridica, poiché non solo il personale nuovo, ma anche quello esistente potrebbe essere costretto a sottoporsi a un controllo approfondito dei precedenti personali.

Kapers e Syndicom sono contrari alla proposta. Per quanto riguarda il personale di Skyguide, infatti, la formulazione «secondo l’analisi dei rischi» offrirebbe un margine di manovra eccessivo per delimitare la cerchia di persone da sottoporre ai controlli. Anche i dipendenti che si trovano già al servizio di Skyguide potrebbero infatti essere costretti a sottoporsi a un controllo. Il nuovo articolo 108b capoverso 2 lettera d creerebbe un’ampia e generica cerchia di persone che sarebbe possibile sottoporre ai controlli. Gli altri partecipanti alla procedura di consultazione vicini agli ambienti aeronautici si esprimono in modo piuttosto critico e chiedono in parte adeguamenti. Aerosuisse propone modifiche redazionali, in modo da definire più chiaramente il concetto di rischio per la sicurezza e la cerchia di persone toccate dai controlli. L’aeroporto di Ginevra è critico, poiché ritiene che la sua prassi interna escluda qualsiasi rischio in caso di procedimento penale pendente, concluso o archiviato. Il margine di discrezionalità dell’aeroporto verrebbe fortemente limitato o addirittura abolito se fosse costretto a seguire, con poche eccezioni, le valutazioni della polizia. In caso di ricorso sarebbe costretto a basarsi su una valutazione di cui non è l’autore e che potrebbe essere lacunosa. Quanto alla disposizione concernente la regolamentazione dei costi, questo aspetto è di competenza dei Cantoni e, di conseguenza, non dovrebbe figurare nell’articolo.

La CCPCS e la Conferenza svizzera dei Ministeri pubblici (CMP) accolgono con favore la regolamentazione proposta, ma propongono integrazioni e precisazioni. Ritengono che gli adeguamenti previsti comportino un onere supplementare (in termini di personale) da non sottovalutare. In alcuni casi tale onere potrebbe richiedere un impiego di risorse aggiuntive, e ciò a scapito delle altre attività di perseguimento penale, in particolare per i corpi di polizia cantonali più piccoli responsabili della sicurezza di un aeroporto e dei compiti connessi. A questo proposito è necessario uno stretto coordinamento da parte della Confederazione con i corpi di polizia cantonali e le autorità di perseguimento penale e, se del caso, occorre esaminare le possibilità di supportarne e alleggerirne il lavoro. Inoltre, il principio di proporzionalità imporrebbe, se del caso, di mettere in relazione l’entità della verifica con l’attività effettivamente esercitata dalla persona sottoposta a controllo. Per quanto riguarda i costi, andrebbero menzionati anche quelli dei ministeri pubblici. Poiché i documenti relativi a procedimenti pendenti possono contenere informazioni sensibili, la CMP chiede di prevedere una riserva esplicita che consenta di vietarne la divulgazione al servizio responsabile / alla persona interessata.

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