Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 31 pagine
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ASSA; SVG; VHF Chiarimento: obbligo di presenza solo durante l’effettiva direzione.
Chiarire che la presenza della persona con autorizzazione speciale è richiesta solo durante la direzione e l’istruzione vera e propria. È accettabile una presenza settimanale del titolare dell’autorizzazione speciale, purché sia proporzionata ed economicamente fattibile.
SVG; VHF Disciplinare a livello federale i requisiti di presenza obbligatoria.
I requisiti per i titolari di autorizzazioni speciali devono essere esplicitamente disciplinati dall’ordinanza in questione. Tutti i diritti e gli obblighi delle aziende, dei titolari di autorizzazioni speciali e delle persone dirette devono derivare dalle ordinanze a livello federale, non da promemoria (p. es. foglio informativo A 10 di chemsuisse), manuali o documenti simili. Solo così sarà possibile eliminare le insicurezze esistenti e creare chiarezza e certezza giuridica.
Art. 5 cpv. 1 lett. a e b Partecipanti Osservazioni APChim; APRT Introduzione di un termine transitorio di due anni per la formazione del nuovo personale.
In caso di obbligo di presenza permanente, le aziende che in precedenza sono state dirette solo una volta alla settimana devono avere tempo a partire dal 1° gennaio 2026 per formare nuovo personale.
aqua suisse Stralciare la lettera a: non è rilevante per la formazione e per l’esame per il rilascio
di un’autorizzazione speciale, in quanto costituisce un’interferenza non pertinente e immotivata nella libera organizzazione delle aziende.
SVG; VHF Riformulazione degli obblighi della persona che impartisce istruzioni.
Il titolare di un’autorizzazione speciale può dirigere altre persone a svolgere in modo indipendente le attività definite al capoverso 2nel quadro dell’autorizzazione speciale. Il titolare di un’autorizzazione speciale deve seguire la formazione della persona da dirigere sul posto presso l’impianto, documentarla e metterla a
disposizione della persona diretta.
Art. 5 cpv. 2 Partecipanti Osservazioni AG; AR; BE; BL; BS; Obbligo di verbalizzazione dei parametri e delle misure correttive.
FR; GE; GL; GR; JU; Inserire una lettera aggiuntiva: [che la persona diretta] «verbalizzi i parametri NW; OW; SG; SH; rilevanti per il monitoraggio della qualità dell’acqua e le eventuali misure correttive SO; SZ; VD; VS; adottate».
SVG; VHF
AG; AR; BE; BL; BS; Conoscenza e attuazione delle misure di emergenza.
FR; GE; GL; GR; JU; Inserire una lettera aggiuntiva: [che la persona diretta] «conosca e possa attuare NW; OW; SH; SG; misure immediate in caso di emergenza».
SO; SZ; TG; VD; VS;
SVG; VHF
Art. 5 cpv. 3 Partecipanti Osservazioni AG; AR; BE; BL; BS; Integrare contenuti e ampiezza della documentazione concernente la
FR; GE; JU; SG; SH; direzione.
SO; VD; VS Il titolare dell’autorizzazione speciale deve documentare le istruzioni impartite
almeno nella misura specificata al capoverso 2 e metterle a disposizione della persona diretta.