Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 31 pagine

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essere membri a pieno titolo della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali in virtù delle loro attività operative.

TI; VD; OdA igba Inserimento delle competenze / dei compiti della commissione per il rilascio

delle autorizzazioni speciali: formulazione analoga all’articolo 14 concernente gli organi d’esame.

3.17 Art. 19 Disposizioni transitorie

Partecipanti Osservazioni

APChim; aqua Precisare anche nell’ordinanza e non solo nel rapporto esplicativo che gli organi suisse; IFC d’esame sinora attivi mantengono il riconoscimento.

SVG; VHF Prevedere un termine transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore della OADAP al fine di evitare colli di bottiglia nell’ambito delle offerte di

formazione.

3.18 Allegato 1 Capacità e conoscenze necessarie

Partecipanti Osservazioni

VD Numeri 1.3 e 3.7 (concerne solo la versione in francese): sostituire «gaz

chlorhydrique» con «chlore gazeux» e «symptômes» con «effets».

3.19 Allegato 2 Regolamento concernente gli esami tecnici

Osservazioni di carattere generale Partecipanti Osservazioni

aqua suisse; IFC; L’allegato 2 dovrebbe essere sostituito da una guida o da una direttiva sull’esame OdA igba tecnico come da richiesta concernente l’articolo 6 capoverso 2.

Numero 2 Periodicità e lingua Partecipanti Osservazioni

APchim Segnala che è possibile garantire un esame (corso) all’anno.

TI L’UFSP deve garantire che siano effettuati esami in tutte le regioni linguistiche.

L’UFSP deve garantire che gli esami siano effettuati in tutte le regioni linguistiche. Si propone pertanto che l’UFSP designi preventivamente gli organi d’esame in tutte le regioni linguistiche svizzere.

Numero 3 Bando Partecipanti Osservazioni

aqua suisse; IFC I mezzi ausiliari ammessi devono essere gli stessi per tutti gli organi d’esame.

Deve essere possibile un termine di bando inferiore a tre mesi (non è

comprensibile perché proprio tre mesi).

Numero 4 Iscrizione Partecipanti Osservazioni

aqua suisse; IFC I termini di iscrizione e di pagamento devono essere stabiliti autonomamente dagli organi d’esame, in base all’esperienza pratica. L’articolo 17 capoverso 3 disciplina già il pagamento delle tasse. Sarebbe opportuno un disciplinamento uniforme per gli organi d’esame in relazione al pagamento delle tasse per l’esame in caso di disiscrizione o disdetta dell’esame.