Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 31 pagine
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che offrano anche corsi di formazione pertinenti come base per l’esame tecnico. Tale compito può essere affidato agli organi d’esame o ai centri di
perfezionamento. In linea di principio, è opportuno che gli organi d’esame siano indipendenti dai centri di formazione.
AG; AR; BE, BL; BS; Gli organi d’esame devono notificare all’UFSP gli esami insufficienti.
FR; GE; GL; GR; In alternativa, stralciare il limite del numero di tentativi d’esame nell’allegato 2, SG; SH; SO; VS poiché in assenza di una notifica/registrazione degli esami insufficienti, il divieto di
ripetere l’esame più di due volte è inefficace.
VS Il sostegno all’UFSP da parte delle commissioni per il rilascio delle autorizzazioni
speciali è accolto con favore.
AG; AR; BE; BL; BS; Valutare la possibilità che gruppi di titolari di autorizzazioni speciali FR; GE; GL; GR; JU; possano adempiere l’obbligo di perfezionamento con tempistiche
SG; SH; SO; TG; ZH; scaglionate.
PSS I termini transitori per il rinnovo delle autorizzazioni speciali devono essere
concepiti in modo da evitare colli di bottiglia nei corsi di perfezionamento. Ad esempio, si potrebbero prevedere termini transitori differenti a seconda della data di rilascio dell’autorizzazione speciale di cui si dispone. Senza un simile
scaglionamento, si presume che nel 2030 si genererà un fabbisogno superiore alla media di corsi di perfezionamento, che si ripresenterà ogni cinque anni. In questo contesto risulterebbe difficile allestire un’offerta adeguata di corsi di perfezionamento.
SDV L’obbligo di perfezionamento è respinto perché la sua necessità non è
documentata.
Non dovrebbero essere imposti obblighi sproporzionati ai titolari di
un’autorizzazione speciale.
USS Integrare le prescrizioni per la sicurezza sul lavoro nelle aziende secondo
l’art. 24a OLL 3. L’USS ritiene gli avamprogetti fondamentali: sussiste un
notevole fabbisogno normativo in materia. Non è chiaro in che modo ai titolari di autorizzazioni speciali possano essere trasmesse le competenze necessarie per garantire un’utilizzazione corretta dei prodotti chimici in azienda, come prescritto dall’articolo 24a dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3). È necessaria disporre della competenza per tenere un elenco delle sostanze chimiche in azienda e integrare SICHEM nella formazione.
2.7 Altri temi non contenuti nell’avamprogetto
Partecipanti Osservazioni AG; AR; BE; BL; BS; Istituzione di un registro centrale dei titolari di autorizzazioni speciali ai fini
FR; GR; JU; LU; NE; dell’esecuzione.
NW; OW; SG; SH; Per favorire un’esecuzione efficace, tale registro dovrebbe essere istituito
SO; SZ; TI; TG; VD; tempestivamente. Con la presente procedura di consultazione si dovrebbero VS; ZH gettare le basi per crearlo. L’accesso dovrebbe essere gratuito per le autorità
esecutive.
Motivazione: le sanzioni comminate ai sensi dell’art. 11 ORRPChim devono essere riconosciute da altri organi esecutivi; in caso contrario, tale riconoscimento non è garantito, nonostante la notifica all’UFSP. Tale registro consentirebbe inoltre di registrare e dunque verificare che l’esame non sia ripetuto più di due volte. Per l’esecuzione è necessario disporre di una panoramica completa di tutti i titolari di autorizzazioni speciali.
AG; AR; BE, BL; BS; Introduzione dell’obbligo di notifica per le persone con autorizzazioni
FR; GE; GL; GR; JU; UE/AELS.
NW; OW; SG; SH;
SO; SZ; TG; VS