Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 31 pagine

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1 Sintesi

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha intrapreso la revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici. Sono interessate le ordinanze concernenti le autorizzazioni speciali per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive (OADAP), per la lotta antiparassitaria in generale (OALPar) e per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum). La procedura di consultazione facoltativa si è svolta dal 4 febbraio al 12 maggio 2025.

La maggioranza dei partecipanti di principio accoglie con favore la revisione totale. Sono pervenute 43 risposte, di cui 26 da governi cantonali, uffici cantonali o servizi specialistici cantonali responsabili dell’esecuzione del diritto in materia di prodotti chimici (di seguito denominati «organi esecutivi cantonali»), due da partiti politici, due da associazioni mantello dell’economia, otto da altri destinatari e quattro da attori non inclusi nell’elenco dei destinatari. Tra i partecipanti, l’Unione svizzera degli imprenditori (USI) ha espressamente rinunciato a fornire una presa di posizione.

Introduzione dell’obbligo di perfezionamento

L’introduzione dell’obbligo di perfezionamento è di principio accolta con favore dal Partito socialista svizzero (PSS), da tutti gli organi esecutivi cantonali, dalle associazioni dei datori di lavoro VHF e HotellerieSuisse, nonché dalle associazioni professionali e dagli organi d’esame.

La prescrizione è respinta dall’Unione democratica di centro (UDC) e dall’Associazione svizzera dei droghieri (SDV). L’Unione svizzera dei contadini (USC) respinge sia l’introduzione del perfezionamento, sia in generale l’introduzione di un’autorizzazione speciale per l’impiego di fumiganti secondo la OLAFum. Gli organi esecutivi cantonali, la Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera (KVU) e l’organo d’esame dell’Associazione Prodotti Chimici (APChim) chiedono una definizione più precisa dei requisiti minimi relativi ai contenuti dei corsi di perfezionamento.

Inoltre, gli organi esecutivi cantonali ritengono opportuno verificare l’introduzione di un esame formale alla conclusione del perfezionamento in luogo del controllo di efficacia dell’apprendimento attualmente previsto. Alcuni organi d’esame richiedono un esame in analogia alle prescrizioni della OLAFum.

Vigilanza sui diversi organi delle autorizzazioni speciali

Gli organi esecutivi cantonali accolgono con favore il fatto che in futuro l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) assuma la vigilanza sui diversi organi d’esame riconosciuti in luogo degli enti precedentemente responsabili, e con essa anche la responsabilità di definire requisiti uniformi. L’UDC respinge questa modifica interpretandola come voto di sfiducia nei confronti degli enti precedentemente responsabili. In aggiunta ai poteri in materia di vigilanza di cui già dispone, all’UFSP dovrebbe essere assegnata anche la competenza di sospendere o revocare il riconoscimento degli organi d’esame.

Direzione di persone prive di autorizzazione speciale

Le persone in possesso di un’autorizzazione speciale ai sensi della OADAP e della OALPar possono dirigere terzi privi di un’autorizzazione speciale nello svolgimento di attività che ne richiedono una.

Nel settore della OADAP, tutti i partecipanti respingono la prescrizione prevista nell’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), così com’è precisata nell’avamprogetto di ordinanza all’articolo 5 capoverso 1 OADAP. L’obbligo di presenza costante sul posto del titolare dell’autorizzazione speciale compromette il significato stesso della direzione, rendendolo assurdo. Poiché le aziende, secondo la OADAP, devono ancora formare un certo numero di persone e non essendo prevista la possibilità di una direzione esterna all’azienda, il disciplinamento proposto non rappresenta uno sgravio per le imprese. Al contrario, in caso di assenza della persona con autorizzazione speciale, ad esempio per malattia o ferie, potrebbe rendersi necessario chiudere temporaneamente le piscine collettive, in quanto i collaboratori a cui sono impartite le istruzioni non sono autorizzati a svolgere le attività necessarie in assenza di direzione diretta. Secondo HotellerieSuisse, VHF e SBV, gli oneri finanziari e i costi per il personale necessari per formare ulteriori persone non sono ragionevoli né realistici, soprattutto per le aziende di piccole dimensioni.

Gli organi esecutivi cantonali suggeriscono di strutturare la direzione in modo da rispettare i requisiti della OPPD1 relativi all’acqua per piscine.

1Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD; RS 817.022.11)