Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 31 pagine
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5.9 Art. 14 Centri di perfezionamento
Partecipanti Osservazioni allpeco In analogia all’articolo 15 OALPar.
5.10 Art. 15 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali
Partecipanti Osservazioni
allpeco Includere le associazioni professionali come membri.
VSS In analogia all’articolo 16 OALPar: includere gli organi d’esame come membri.
5.11 Art. 16 (Tasse, emolumenti)
Partecipanti Osservazioni
allpeco Consegna dell’autorizzazione speciale entro due mesi dall’esame.
5.12 Art. 18 Disposizioni transitorie
Partecipanti Osservazioni
VSS Stralciare, poiché secondo la OLAFum le autorizzazioni speciali hanno già una
durata di validità di cinque anni.
5.13 Allegato 1 Capacità e conoscenze necessarie
Partecipanti Osservazioni AG; AI; AR; BE; BS; Confronto degli allegati 1 delle ordinanze OLAFum e OALPar tra loro
FR; GE; GL; GR; indipendenti.
SG; SH; SO; VS Tenere conto del fatto che può essere concessa un’autorizzazione speciale ai
sensi della OLAFum anche se la stessa persona non dispone di un’autorizzazione speciale ai sensi della OALPar. Tale fattispecie è accettabile. Tuttavia, non è chiaro se i contenuti delle formazioni siano coordinati.
AG; AI; BE; BS; BL; In analogia all’allegato 1 numero 1.9 OALPar.
FR; GE; GL; GR; JU; Inserire gli aspetti del principio generale di precauzione e dell’obbligo di diligenza SG; SH; SO; TG; VS
AG; AI; BE; BS; FR; Trattare nella formazione metodi alternativi senza l’impiego di biocidi o di prodotti GE; GL; GR; JU; SG; fitosanitari.
SH; SO; TG
BL; BS Tenere conto nella formazione delle misure di protezione di terzi e dell’ambiente
secondo il principio di precauzione.
ZH Aggiungere IPM al numero 4: il principio della lotta antiparassitaria integrata
(Integrated Pest Management, IPM) deve essere tenuto in considerazione e trasmesso, in quanto è un elemento centrale dell’obbligo di diligenza (art. 41 OBioc). L’utilizzo di fumiganti deve essere considerato l’ultima risorsa e deve poter essere attuato solo nel quadro di un intervento di lotta che comprenda anche misure preventive e non chimiche (p. es. strutturali) nonché un’attività di monitoraggio.