Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/84: 17.480 n Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Tassa per i casi di lieve entità nei reparti di pronto soccorso degli ospedali · 33 pagine
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della partecipazione ai costi sotto forma di un supplemento di 50 franchi sarebbe dovuto già prima del raggiungimento dell’importo massimo annuo dell’aliquota percentuale. UDC chiede inoltre che siano incluse anche altre misure di inasprimento efficaci, per esempio la riscossione anticipata per i casi di lieve entità e il raddoppio della tassa per le persone la cui assicurazione malattia fosse interamente a carico dei contribuenti.
4.2.3 Assicuratori e federazioni di assicuratori
Santésuisse approva la minoranza II. Tuttavia, ritiene il progetto fondamentalmente molto lontano dall’idea originale di una tassa d’incentivazione efficace. Per aumentare la consapevolezza dei costi, una tassa «out of pocket» sarebbe stata una scelta migliore. Santésuisse ritiene che l’onere amministrativo aggiuntivo per gli assicuratori e i fornitori di prestazioni sia accettabile. Segnala però anche che un aumento dell’aliquota percentuale, come previsto dalla variante di maggioranza, inciderebbe solo su un numero esiguo di persone assicurate. Aliquote percentuali differenziate e dinamiche sarebbero tecnicamente molto complesse e molto difficili da implementare. L’effetto dissuasivo sarebbe maggiore con una tassa sui casi di lieve entità conformemente alla minoranza I o II. In questo caso, la tassa avrebbe effetto prima rispetto all’aumento dell’aliquota percentuale, in quanto indipendente dall’importo massimo dell’aliquota percentuale. La misura sarebbe efficace non appena viene raggiunta la franchigia massima. Santésuisse è a favore di una soluzione unica a livello nazionale. Infatti, se i Cantoni potessero decidere se aumentare l’aliquota percentuale o meno, l’effetto di indirizzamento sarebbe ancora minore. Le probabili differenze di attuazione tra Cantoni comporterebbero un ulteriore onere amministrativo per gli assicuratori. Santésuisse ritiene anche che si dovrebbe garantire che alle persone a basso reddito non venga impedito di recarsi al pronto soccorso. Inoltre, una tassa sui casi di lieve entità non dovrebbe causare oneri amministrativi eccessivi per gli assicuratori malattia. Per distinguere i pazienti che si recano al pronto soccorso dell’ospedale per una vera urgenza e quelli che lo fanno per un caso di lieve entità, si potrebbe ricorrere alla definizione di urgenza medica di cui all’articolo 64a capoverso 7 LAMal. I casi di lieve entità andrebbero definiti come una formulazione negativa del capoverso: la tassa sarebbe dovuta per ogni caso che non sia un’urgenza medica ai sensi dell’articolo 64a capoverso 7 LAMal. Se questa soluzione fosse troppo complessa, o in suo complemento, si potrebbe implementare un sistema di triage che distingue casi urgenti e casi di lieve entità simile a quello adottato, per esempio, nel Cantone di Zurigo dove Cantone e Comuni hanno incaricato, tramite un accordo di prestazioni cantonali, AGZ della gestione di un centro di triage delle urgenze per l’intero Cantone e dell’organizzare del servizio medico d’urgenza. Per il servizio medico d’urgenza pediatrico occorre tenere conto delle circostanze particolari nell’esecuzione del triage. Spetterebbe al fornitore di prestazioni d’urgenza decidere e dichiarare in via definitiva, una volta effettuato il trattamento, se si tratta o meno di un caso di lieve entità. Una attuazione semplice richiederebbe una soluzione uniforme a livello svizzero e l’applicazione per l’intero settore ambulatoriale ospedaliero. Santésuisse ritiene che per i bambini non dovrebbe essere prevista un’esenzione generale dalla riscossione della tassa. Un recente rapporto dell’Obsan mostrerebbe infatti che il tasso maggiore di ricorso ai reparti di pronto soccorso si riscontra proprio tra i bambini piccoli. L’effetto deterrente sarebbe particolarmente auspicabile in questo contesto, soprattutto perché i reparti di pronto soccorso pediatrici lamentano la difficoltà di adempiere al loro mandato di assistenza dei pazienti con vere urgenze, a causa del gran numero di casi di lieve entità. Infine, Santésuisse fa notare che, nel caso di un’eventuale introduzione, si dovrebbero esaminare misure di accompagnamento adeguate.
4.2.4 Fornitori di prestazioni
Medswissnet accoglie positivamente il progetto e raccomanda l’attuazione della mino-
ranza II. Un’applicazione diversa da Cantone a Cantone dovrebbe essere evitata, perché sarebbe complicata e difficile da comunicare alla popolazione. Una disparità di trattamento tra le persone assicurate sarebbe in contrasto con il principio di solidarietà della LAMal. Med-