Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 17 pagine

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rilevanti è sempre prevista la possibilità di confisca dei valori patrimoniali secondo l’articolo 70 CP.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 27 Sorveglianza e vigilanza

Il settore specializzato Energia dell’AEP veglia sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza da parte di Swissgrid, dei gestori delle centrali elettriche, dei FPSS, dei responsabili dei gruppi di bilancio e dei gestori delle reti di distribuzione.

La ElCom è responsabile della supervisione dei costi di produzione notificati dalle centrali elettriche, della rimunerazione dei gestori delle centrali e del calcolo dei costi medi per kWh.

I gestori delle centrali elettriche sono tenuti a fornire alla ElCom e al settore specializzato Energia dell’Approvvigionamento economico del Paese (AEP) tutte le informazioni necessarie all’esercizio della vigilanza.

Art. 28 Rapporti

Swissgrid deve sottoporre regolarmente un rapporto al settore specializzato Energia dell’AEP, all’Associazione delle aziende elettriche svizzere e alla ElCom in merito all’attuazione delle misure ordinate e agli effetti sulla rete di trasporto o distribuzione.

Art. 29 Esecuzione

Le autorità già menzionate in altri articoli attuano la presente ordinanza in relazione ai rispettivi compiti. In questo contesto, Swissgrid assicura il coordinamento della gestione centralizzata delle centrali elettriche e sorveglia e controlla l’importazione, l’esportazione e il transito di energia elettrica.

Art. 30 Entrata in vigore e durata di validità

In caso di grave penuria di elettricità imminente o già in atto, il Consiglio federale può far entrare in vigore la presente ordinanza per un periodo di tempo limitato come misura d’intervento.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’utilizzo di centrali elettriche di riserva nell’ambito della gestione dell’offerta ha le stesse ripercussioni finanziarie e sull’effettivo di personale per la Confederazione della OREI. La preparazione e l’operatività delle centrali di riserva non incidono sul bilancio della Confederazione. Tutti i costi – nella misura in cui non possono essere coperti dai