Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 17 pagine
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il criterio di cui all’articolo 15 capoverso 2 LEne. L’articolo 15 è quindi dichiarato inapplicabile nella misura in cui si rivela in conflitto con la gestione dell’offerta.
• Articoli 30 e 31: il premio di mercato viene annullato. Le centrali elettriche soggette alla gestione dell’offerta sono rimunerate sulla base dei costi di produzione.
Diverse disposizioni della OAEl devono essere dichiarate inapplicabili a causa della gestione centralizzata da parte di Swissgrid, dell’interruzione dell’accesso alla rete, dell’interruzione delle attività commerciali e dell’adattamento del modello di rimunerazione.
Art. 18 Autorizzazione d’esercizio
Al DATEC (UFE) è attribuita la competenza di rilasciare un’autorizzazione d’esercizio alle centrali elettriche di riserva, che deve indicare chiaramente le ragioni dell’esercizio delle centrali elettriche di riserva e, in particolare, una ponderazione degli interessi da parte del Consiglio federale. Queste ragioni sono contenute anche nella richiesta al Consiglio federale relativa all’entrata in vigore della presente ordinanza. Ciò consente al Tribunale amministrativo federale di verificare la proporzionalità della decisione.
Diventa inoltre possibile regolamentare l’esercizio caso per caso mediante oneri. Nelle autorizzazioni vengono specificate in particolare le limitazioni delle emissioni per il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto e delle emissioni acustiche nonché le misure di isolamento acustico. Le autorizzazioni d’esercizio devono stabilire che gli impianti devono essere regolati in modo da ottimizzare le emissioni prima di essere messi in esercizio come centrali elettriche di riserva. Deve essere effettuata una misurazione delle emissioni e i risultati devono essere trasmessi all’autorità competente. Questa misura consente di garantire un funzionamento ottimale. L’Ufficio federale dell’energia, in stretta e tempestiva collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), è responsabile della preparazione dell’autorizzazione.
Art. 19 Prontezza d’impiego
I gestori delle centrali elettriche di riserva che partecipano alla costituzione della riserva complementare secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera a numero 1 OREI fanno sì che le centrali elettriche di riserva siano pronte all’impiego per tutta la durata della gestione dell’offerta.
Art. 20 Limitazioni delle emissioni
Il principio di prevenzione sancito dal diritto in materia di protezione dell’ambiente (cfr. art. 11 cpv. 2 della legge sulla protezione dell’ambiente; RS 814.01), secondo cui le emissioni devono essere limitate nella misura massima, si applica anche alle centrali elettriche di riserva. Gli impianti devono quindi essere in grado di funzionare con la massima potenza tecnicamente possibile. I requisiti specifici dei singoli impianti vengono disciplinati nell’autorizzazione che il DATEC (UFE) deve rilasciare per le centrali elettriche di riserva (cfr. art. 18 della presente ordinanza).