Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 17 pagine

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Variante 2

Nella variante 2 il margine aggiuntivo per le centrali elettriche controllabili e non controllabili è limitato a zero. Il margine delle centrali elettriche è quindi costituito esclusivamente dal WACC, che secondo le istruzioni della ElCom è già incluso nei costi di produzione. In questo modo si evita che sul consumatore finale gravi un doppio margine. Questo approccio è coerente con l’attuale prassi della ElCom per il servizio universale.

Le disposizioni relative alla limitazione dei margini non si applicano ai gestori delle centrali elettriche di riserva, la cui rimunerazione si basa sulle disposizioni della OREI.

Art. 12 Calcolo dei costi

Dopo ogni chiusura mensile, Swissgrid calcola per ogni centrale la rimunerazione del mese precedente, composta dalla produzione (ovvero le serie temporali del profilo di immissione plausibilizzate dei gestori), dai costi di produzione secondo l’articolo 6 capoverso 2 e dai margini. La rimunerazione viene versata dai FPSS. I gestori delle centrali elettriche di riserva sono rimunerati in base alla OREI.

Dopo ogni chiusura mensile, Swissgrid calcola i costi medi per chilowattora (kWh) del mese precedente, sulla base della rimunerazione delle centrali elettriche e dei costi per l’importazione di energia elettrica derivanti da diritti di acquisto non sospesi. Questi costi medi vengono pubblicati il 6° giorno lavorativo successivo alla fine del mese.

Art. 13 Fatturazione

Swissgrid fattura ai rappresentanti dei gruppi di bilancio l’energia elettrica utilizzata dai consumatori finali assegnati al rispettivo gruppo di bilancio. I rappresentanti dei gruppi di bilancio si occupano della fatturazione ai consumatori finali, eventualmente passando attraverso sottogruppi di bilancio e fornitori. Il fornitore responsabile è quello che dispone del punto di misurazione del consumatore finale.

Per evitare problemi di liquidità, nell’ordinanza sono specificati sia i tempi di fatturazione che i termini di pagamento.

Art. 14 Tariffe

Le tariffe per l’energia e l’utilizzazione della rete stabilite annualmente dal gestore delle reti di distribuzione continuano ad essere applicate per i consumatori fissi finali (consumatori finali del servizio universale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAEl). Le tariffe energetiche non vengono pertanto adeguate nel corso dell’anno. Eventuali costi aggiuntivi o ridotti sostenuti dai gestori della rete di distribuzione in seguito alla gestione dell’offerta devono essere tenuti in considerazione secondo il consueto processo previsto dal diritto in materia di approvvigionamento di energia elettrica (art. 4d OAEl) nell’ambito delle differenze di copertura. Si veda anche la guida della ElCom alla Contabilità analitica (calcolo dei costi) per le tariffe 2024 per i gestori delle reti di distribuzione (disponibile all’indirizzo: Guida alla contabilità analitica (admin.ch)).