Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 17 pagine

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Art. 15 Rimunerazione delle centrali elettriche con gestione non centralizzata

Le centrali elettriche o gli impianti di produzione di energia con una potenza inferiore a 10 MW e con immissione al livello di rete 7 sono generalmente rimunerati secondo i processi esistenti (rimunerazione per l’immissione di elettricità [RIC], rimunerazione per la ripresa di energia, ecc.). Nel caso di impianti di produzione di energia la cui rimunerazione si basa sui prezzi di mercato, nell’ambito della gestione dell’offerta questi sono sostituiti dai costi medi per kWh calcolati da Swissgrid.

Art. 16 Correzione delle serie temporali del profilo di immissione e delle serie temporali del profilo di carico

Come già detto, la gestione dell’offerta si basa, per quanto possibile, su processi consolidati. I processi di scambio dei dati di misurazione del settore (SDAT-CH)

stabiliscono che i dati di misurazione utilizzati per il conteggio possono essere, se necessario, corretti entro un termine di compensazione (clearing) di sei mesi. Questo modo di procedere viene mantenuto anche per la gestione dell’offerta. Di

conseguenza, in caso di successive correzioni, dopo questo periodo di 6 mesi

Swissgrid ricalcola i costi e corregge la rimunerazione delle centrali elettriche e la fatturazione dell’energia elettrica al consumatore finale.

Art 17 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Per quanto riguarda le disposizioni non applicabili di altri atti normativi, si fa riferimento al commento all’articolo 9.

Disposizioni della OAEl dichiarate inapplicabili:

• Articolo 6 capoverso 5bis: la produzione di energia elettrica delle centrali elettriche soggette a gestione dell’offerta deve essere messa a disposizione della società nazionale di rete secondo l’articolo 5 capoverso 1. L’energia è inoltre rimunerata secondo l’articolo 12. Di conseguenza, nella misura in cui è in conflitto con la gestione dell’offerta, l’articolo 6 capoverso 5bisLAEl deve essere dichiarato inapplicabile.

• Articolo 13: in caso di gestione dell’offerta, non è più possibile garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Le domande di accesso alla rete possono essere presentate anche durante il periodo di gestione dell’offerta ma i termini per l’elaborazione delle domande da parte dei gestori di rete di cui all’articolo 13 capoverso 2 LAEl si applicano solo dopo l’abrogazione della presente ordinanza. Di conseguenza, eventuali modifiche ai sensi dell’articolo 11 capoversi 2 e 3 OAEl possono essere attuate solo in un momento successivo.

• Articolo 15a: poiché i gruppi di bilancio non registrano più attività commerciali, il calcolo dell’energia di compensazione non è più necessario.

Disposizioni della LEne dichiarate inapplicabili:

• Articolo 15: l’obbligo di ritiro e di rimunerazione non si applica a eventuali centrali elettriche che sono soggette alla gestione dell’offerta e che tuttavia soddisfano