Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 17 pagine

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l’approvvigionamento economico del Paese sono sostenuti dalle aziende interessate o dai proprietari.

Per i consumatori finali che acquistano l’energia elettrica sul mercato libero, le condizioni concordate con i fornitori vengono annullate. L’energia elettrica consumata viene fatturata a un costo standardizzato per kWh. A seconda delle condizioni originariamente concordate, durante il periodo di gestione dell’offerta la regolamentazione dei costi può essere favorevole o sfavorevole per il consumatore finale in questione. Tuttavia, si prevede che, per i consumatori finali, la regolamentazione dei margini utilizzata comporti in molti casi una riduzione dei costi energetici sul mercato libero. Questo non crea alcun incentivo aggiuntivo per i consumatori finali a ridurre il consumo di energia elettrica. Poiché la domanda è influenzata principalmente dalle misure di gestione dei consumi, come gli appelli al risparmio, le limitazioni di utilizzo e i divieti, nonché il contingentamento dei grandi consumatori, e queste misure sono già in vigore o vengono attuate contemporaneamente alla gestione dell’offerta, si otterrà una riduzione dei consumi. Si possono pertanto escludere ripercussioni negative sulla domanda.

Si possono prevedere conseguenze negative per i vari altri attori del settore elettrico (p. es. i gestori dei gruppi di bilancio, i fornitori, gli altri fornitori di prestazioni di servizio), in quanto per loro non sono previsti margini secondo l’articolo 11.

6 Aspetti giuridici

6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le restrizioni all’esportazione sono in contrasto con il divieto di restrizioni quantitative previsto dal diritto dell’OMC di cui all’articolo XI paragrafo 1 dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21). Tuttavia, limitando il campo di applicazione a situazioni di grave penuria, qualsiasi restrizione alle esportazioni rientrerebbe nell’eccezione prevista dall’articolo XI paragrafo 2 lettera a GATT. Si può anche fare riferimento alla giustificazione delle restrizioni all’esportazione in virtù dell’articolo XX lettera j GATT.