Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 17 pagine

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atti normativi. Il presente progetto di ordinanza deve prevedere il ricorso a questa possibilità. Le corrispondenti disposizioni a livello giuridico-formale sono elencate nell’allegato 1 LAP. Come è già avvenuto in altri casi (p. es. RS 531.63 e RS 531.64), in linea con le direttive di tecnica legislativa della Confederazione, la modifica dell’allegato è oggetto di un’ordinanza a parte, ossia l’ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese.

4 Commento ai singoli articoli dell’ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza rappresenta una misura di gestione dell’offerta basata sulla LAP e consente principalmente la gestione centralizzata da parte di Swissgrid delle capacità di produzione e di stoccaggio di energia elettrica ancora disponibili. Inoltre, le disposizioni sull’importazione e sull’esportazione di energia elettrica sono pensate per garantire che le capacità di produzione e di stoccaggio disponibili in Svizzera siano utilizzate principalmente per l’approvvigionamento del Paese. La limitazione del commercio di energia elettrica mira a garantire che gli scopi della presente ordinanza non vengano vanificati da negozi giuridici di diritto privato.

Art. 2 Oggetto della gestione

Sono oggetto della gestione centralizzata tutte le centrali elettriche allacciate ai livelli di rete da 1 a 5 (comprese le centrali elettriche di riserva di cui all’art. 6 cpv. 2 lett. a n. 1 dell’ordinanza sulla riserva invernale [OREI; RS 734.722]) con una potenza pari o superiore a 10 megawatt (MW), così come tutte le centrali elettriche delle FFS, uno dei principali produttori di energia elettrica in Svizzera.

L’ordinanza non si applica alle centrali elettriche non direttamente allacciate alla rete elettrica pubblica (p. es. in reti locali o nei raggruppamenti ai fini del consumo proprio [RCP]), ai gruppi elettrogeni di emergenza né alle centrali di cogenerazione forza- calore. Infatti, il loro contributo potenziale in termini di energia elettrica è relativamente modesto, e gli attuali processi di gestione dell’offerta non sono concepiti per tali impianti. L’onere associato all’integrazione di tali impianti (nuovi processi, attori aggiuntivi, considerazione di casi speciali) è inoltre sproporzionato rispetto al beneficio atteso (possibile lieve miglioramento delle previsioni). Nel caso dei gruppi elettrogeni di emergenza bisogna anche considerare che le aziende li utilizzano sostanzialmente come soluzione di ripiego. L’idea è che, a seconda delle misure di gestione attuate, possano essere impiegati dalle aziende in caso di penuria di elettricità (p. es. in caso di contingentamento).

Gli impianti di stoccaggio a batteria con una capacità di 10 MW o più non sono contemplati dall’ordinanza. L’integrazione di tali impianti nel sistema di gestione dell’offerta è in corso di valutazione e potrebbe essere implementata in un secondo momento.