Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 17 pagine

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Se necessario, Swissgrid può concludere negozi giuridici per facilitare l’importazione e l’esportazione di energia elettrica, ad esempio per aumentare l’offerta in Svizzera. Swissgrid può autorizzare una società idonea a svolgere tali attività in nome e per conto di Swissgrid. Non ne possono però derivare vantaggi competitivi per l’impresa autorizzata.

La misura non concerne le garanzie d’origine: i processi per il rilascio, il commercio e l’annullamento continueranno ad essere eseguiti anche in caso di gestione dell’offerta, e i requisiti legali associati per l’etichettatura dell’elettricità devono continuare a essere rispettati.

Art. 24 Diritti di acquisto transfrontalieri

Se un gruppo di bilancio gode di diritti di acquisto transfrontalieri secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettera b, il responsabile del gruppo di bilancio e il suo gruppo di bilancio provvedono al regolamento durante il periodo di validità della presente ordinanza.

Art. 25 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Swissgrid è responsabile della gestione delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica. Tuttavia, l’attribuzione non si basa su procedure orientate al

mercato. Le relative disposizioni sono sospese durante il periodo di gestione

dell’offerta.

Per quanto riguarda le disposizioni non applicabili di altri atti normativi, si fa riferimento al commento all’articolo 9.

Art. 26 Disposizione penale

Le possibili sanzioni previste alla presente ordinanza si basano sull’articolo 49 LAP. Le sanzioni sono intese principalmente come misura preventiva per garantire che le misure previste dall’ordinanza siano attuate da coloro che sono soggetti alla legge. L’articolo 26 si applica se non vengono rispettati gli obblighi di notifica previsti dall’ordinanza. L’attuazione nella pratica dovrà essere proporzionata.

Non vengono menzionate altre possibilità di sanzione; il diritto penale vigente prevede infatti già la punizione di comportamenti indesiderati che potrebbero ostacolare l’applicazione dell’ordinanza. Gli articoli 162 e 320 del Codice penale (CP; RS 311.0) e l’articolo 62 della legge del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) prevedono per esempio già un’ampia protezione penale per sanzionare la rivelazione illecita di informazioni (segreti commerciali e di fabbrica) e di dati personali.

Altri comportamenti indesiderati, come la segnalazione da parte dei gestori delle centrali di accumulazione di livelli più bassi al fine di ottenere un vantaggio economico rispetto alla concorrenza per la fase successiva alla gestione dell’offerta, sono anch’essi coperti dalle norme di diritto penale esistenti (p. es. truffa in materia di prestazioni e di tasse). È inoltre importante notare che per tutti i reati penalmente