Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 17 pagine

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dell’offerta). Oltre alle capacità di produzione e di stoccaggio ancora disponibili in Svizzera, vengono gestite anche l’importazione e l’esportazione di energia elettrica.

La gestione centralizzata viene effettuata per le centrali elettriche a partire da una potenza di 10 megawatt (MW) allacciate ai livelli di rete da 1 a 5. Riguarda inoltre anche tutte le centrali elettriche delle Ferrovie federali svizzere (FFS).

Le centrali elettriche vengono gestite in base alle possibilità che offrono. Si distingue tra centrali elettriche controllabili (centrali ad accumulazione, centrali di pompaggio e centrali a gas) e centrali elettriche non controllabili (altre centrali termiche come centrali nucleari e impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, centrali fluviali, solari ed eoliche). Mentre le centrali elettriche non controllabili producono in base alle loro specifiche condizioni quadro, si ricorre in modo specifico alle centrali elettriche controllabili per l’energia di regolazione e per la copertura dei consumi. Lo scambio di energia elettrica con l’estero è controllato da Swissgrid.

A seguito della gestione centralizzata dell’offerta disponibile di energia elettrica, per tutta la durata di validità dell’ordinanza in Svizzera vengono interrotti i meccanismi di mercato per la fornitura di energia (il commercio nazionale e transfrontaliero viene «sospeso»). Di conseguenza, questa ordinanza deve essere utilizzata allo scopo di influire sulla formazione dei prezzi, in modo da garantire il disbrigo delle pratiche finanziarie delle prestazioni quando vengono impiegate misure di gestione dell’offerta. Attualmente la LAP consente di influire sulla determinazione dei prezzi solo attraverso una limitazione del margine di guadagno ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2. Il margine è calcolato in base ai costi di produzione.

Anche se le centrali elettriche più piccole, con una potenza inferiore a 10 MW, non sono gestite a livello centrale da Swissgrid, possono comunque essere soggette a disposizioni relative alla restrizione del commercio e alla rimunerazione di cui all’ordinanza.

Non sono invece soggetti a restrizioni i processi di rilascio, commercio e annullamento delle garanzie di origine. Ciò significa che le disposizioni giuridiche relative all’etichettatura dell’elettricità devono continuare a essere rispettate anche in caso di gestione dell’offerta.

A non risentire degli effetti di questa misura sono inoltre le prestazioni di servizio relative al sistema, come la tenuta della tensione, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato che, anche in caso di gestione dell’offerta, vengono fornite in base ai processi, ai contratti e ai prezzi preesistenti.

Poiché, come spiegato in precedenza, questa misura di gestione implica ampi interventi a livello di libertà economica, prima dell’attuazione il Consiglio federale procede a una valutazione esaustiva dei vari interessi (ambiente / economia / società; cfr. anche capitolo 3).

Secondo l’articolo 34 LAP, per la durata di validità delle misure d’intervento economico il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri