Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Diverse disposizioni della OAEl devono essere dichiarate inapplicabili a causa della gestione centralizzata da parte di Swissgrid, dell’interruzione dell’accesso alla rete, della sospensione delle attività commerciali e dell’adattamento del modello di rimunerazione.
Art. 10 Rimunerazione delle centrali elettriche con gestione centralizzata
I gestori delle centrali elettriche ricevono una rimunerazione per l’energia elettrica che forniscono a Swissgrid, basata sui costi di produzione (cfr. commento all’art. 6). Swissgrid calcola la rimunerazione per ogni centrale elettrica dopo ogni chiusura mensile sulla base delle serie temporali del profilo di immissione plausibilizzate dei gestori, dei costi di produzione e di un margine aggiuntivo limitato. I costi di produzione includono già una redditività del capitale investito basata sul WACC (cfr. commento all’art. 11).
I FPSS ricevono l’accredito entro il 15° giorno lavorativo di ogni mese. Devono corrispondere la rimunerazione ai gestori delle centrali entro 30 giorni. In deroga al capoverso 2 i gestori delle centrali elettriche di riserva vengono rimunerati da Swissgrid, secondo la OREI.
Art. 11 Limitazione dei margini
Verranno presentate due alternative da discutere in merito alla regolamentazione dei margini.
L’indennizzo dei gestori di centrali elettriche per la produzione di energia elettrica nell’ambito della presente ordinanza si basa sui costi di produzione riconosciuti e tiene conto di un limite di margine ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 LAP.
Come già detto, la rimunerazione dei gestori delle centrali elettriche si basa sui costi di produzione, che includono già una redditività del capitale investito (e quindi un margine).
Variante 1
La variante 1 prevede che le centrali elettriche controllabili siano indennizzate con un margine aggiuntivo del 5,11 %. Questo ulteriore margine limitato ha lo scopo di ridurre i falsi incentivi: prezzi eccessivamente bassi possono infatti sia portare a un aumento dei consumi, sia indurre i gestori delle centrali elettriche controllabili a commercializzare l’energia elettrica a prezzi elevati prima dell’entrata in vigore della gestione dell’offerta. L’importo del margine per chilowattora di energia elettrica prodotta dalle centrali elettriche controllabili si basa sul tasso d’interesse calcolatorio relativo agli strumenti di promozione per le energie rinnovabili (WACC) pubblicato annualmente dall’UFE. Tale margine è applicato ai costi di produzione specifici delle singole centrali elettriche notificati secondo l’articolo 6 capoverso 2. Tuttavia, per calcolare il margine si utilizzano i costi di produzione totali.