Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 17 pagine

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Art. 21 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

La gestione dell’offerta prevede che anche le centrali elettriche di riserva siano utilizzate secondo l’ordinanza sulla riserva invernale (OREI). Ciò è possibile solo se di dichiarano inapplicabili diverse disposizioni, in particolare per quanto riguarda l’impiego delle centrali elettriche di riserva. In caso di gestione dell’offerta non sono previsti prelievi di energia elettrica dai gruppi elettrogeni di emergenza o dagli impianti di cogenerazione forza-calore secondo l’OREI. Tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di rimunerazione.

I contratti con le centrali elettriche di riserva (Birr, Monthey, Cornaux) scadono il 31 maggio 2026. Se l’ordinanza entra in vigore prima di questa data e le centrali elettriche di riserva vengono utilizzate nell’ambito della gestione dell’offerta, eventuali disposizioni ambientali dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) in contrasto con l’esercizio delle centrali elettriche di riserva dovranno essere attenuate. In particolare, la centrale elettrica temporanea di Birr, pronta a entrare in funzione da marzo 2023, non è attualmente in grado di rispettare le disposizioni ambientali previste dalla OIAt (p.es. relative agli ossidi di azoto). Entro la fine del 2026, la centrale di riserva di Birr dovrà essere smantellata o adattata in modo da rispettare le disposizioni ambientali.

Art. 22 Restrizione delle esportazioni

L’obiettivo della restrizione delle esportazioni è quello di garantire che le capacità di produzione e di stoccaggio disponibili in Svizzera siano utilizzate principalmente per l’approvvigionamento del Paese. A seconda del fabbisogno, il Consiglio federale può limitare o vietare le esportazioni nette per un determinato periodo di tempo. A tal fine ci sono due possibilità (cfr. cpv. 1). In caso di divieto, le esportazioni sono ancora possibili a condizione che il bilancio complessivo sia pareggiato nel periodo specificato. In questo contesto non si tiene conto dei transiti; il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni. Swissgrid monitora e controlla l’importazione e l’esportazione di energia elettrica restringendo la Net Transfer Capacity (NTC), servendosi della stessa procedura impiegata in condizioni normali in caso congestioni della rete.

Art. 23 Restrizione del commercio di energia elettrica

I meccanismi del mercato dell’elettricità in Svizzera vengono sospesi per la durata della gestione dell’offerta. In particolare, le attività commerciali di energia elettrica che prevedono una fornitura fisica in Svizzera durante il periodo di validità della misura di gestione sono annullate o sospese dalle disposizioni dell’ordinanza. Questo vale sia per le attività nazionali che per quelle transfrontaliere. È esclusa l’applicazione dei diritti di acquisto previsti da contratti a lungo termine, come i diritti di acquisto delle centrali nucleari francesi di Bugey e Cattenom nonché i diritti di acquisto contrattuali stipulati con Electricité de France (EDF) non legati a specifiche centrali.

Tuttavia, le attività commerciali che prevedono la fornitura fisica dopo la fase di gestione possono ancora essere concluse.