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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 16 pagine
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Ordinanza concernente l’attribuzione di organi, tessuti e cellule «%ASFF_YYYY_ID»
c. non vi sono altre ragioni di ordine medico in grado di compromettere il suc- cesso del trapianto.
Art. 6 Decisione relativa all’iscrizione
1Il centro di trapianto che assiste il paziente valuta le condizioni mediche in funzione dello stato della scienza. Decide se iscriverlo o meno nella lista d’attesa.
2I centri di trapianto pubblicano le direttive, in base alle quali valutano le condizioni mediche.
Art. 7 Aggiornamento
1I centri di trapianto tengono aggiornata la lista d’attesa.
2Cancellano dalla lista d’attesa le persone da essi assistite se queste non soddisfano più le condizioni di cui agli articoli 4 e 5.
3La cancellazione è stabilita mediante decisione.
Art. 8 Comunicazione al servizio nazionale di attribuzione
I centri di trapianto devono comunicare immediatamente al servizio nazionale di at- tribuzione mediante registrazione nel SOAS le seguenti decisioni:
a. l’iscrizione di una persona nella lista d’attesa, unitamente ai dati di cui all’al- legato numeri 1.1 lettere a–g e 2.1 lettere a–e e h;
b. la cancellazione di una persona dalla lista d’attesa.
Art. 9 Tenuta della lista d’attesa
1Il servizio nazionale di attribuzione tiene la lista d’attesa nel SOAS.
2Verifica immediatamente la completezza dei dati registrati e, se necessario, chiede che siano integrati.
3Provvede affinché una persona sia iscritta una sola volta nella lista d’attesa per un organo.
Art. 10 Determinazione dello stato
1A chi è iscritto nella lista d’attesa è attribuito lo stato «attivo».
2I centri di trapianto impostano immediatamente su «inattivo» lo stato di una persona se:
a. una temporanea controindicazione medica si oppone al trapianto;
b. non sono ancora pervenuti tutti i risultati degli esami necessari per escludere una temporanea controindicazione;
c. la persona in questione partecipa al programma di trapianto incrociato tra vivi ed è presa in considerazione per la determinazione e la convalida della