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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 16 pagine

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Ordinanza concernente l’attribuzione di organi, tessuti e cellule «%ASFF_YYYY_ID»

b. le disposizioni per determinare l’efficacia di un trapianto dal punto di vista medico, considerando in particolare lo stato attuale della scienza e la situa- zione delle persone secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge sui trapianti;

c. il calcolo e l’eventuale limitazione del tempo d’attesa nonché le condizioni per il computo del tempo d’attesa su una lista d’attesa all’estero.

4Può ponderare il criterio dell’efficacia dal punto di vista medico attribuendogli un punteggio.

Art. 14 Attribuzione simultanea di più organi

1Se una persona necessita contemporaneamente di più organi, tutti gli organi neces- sari devono esserle attribuiti simultaneamente.

2Il DFI disciplina la procedura.

Sezione 4: Procedura di attribuzione

Art. 15 Registrazione dei donatori da parte degli ospedali

1Gli ospedali registrano immediatamente nel SOAS le persone per le quali è stato deciso di interrompere i trattamenti di mantenimento in vita e che soddisfano le con- dizioni per un prelievo di organi.

2Inseriscono nel SOAS i dati secondo l’allegato numeri 1.2 lettere a–g e 2.2 lettere a–e.

Art. 16 Registrazione di altri donatori da parte dei centri di trapianto

1I centri di trapianto registrano immediatamente nel SOAS:

a. le persone che dichiarano di essere disposte a donare da viventi un organo a una persona che non conoscono e che soddisfano le condizioni per il prelievo di organi;

b. le persone per le quali sono adempiute le prescrizioni concernenti l’informa- zione e il consenso relativi a un trapianto secondo l’articolo 5 della legge sui trapianti.

2Devono inserire nel SOAS i dati secondo l’allegato numeri 1.2 lettere a–g e 2.2 let- tere a–e.

Art. 17 Determinazione del ricevente

1Il servizio nazionale di attribuzione determina i possibili riceventi nel SOAS stabi- lendo una graduatoria, per ordine di priorità, in funzione dei dati relativi al donatore e alle persone iscritte nella lista d’attesa nonché sulla base delle regole di attribuzione di cui alla sezione 3.

2Offre l’organo o gli organi al centro di trapianto del paziente con il grado di priorità più alto e accorda al centro di trapianto un termine adeguato per dare una risposta.