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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 16 pagine

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Ordinanza concernente l’attribuzione di organi, tessuti e cellule «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. caratteristiche tissutali: le strutture, determinate geneticamente e poste sulla superficie delle cellule, che permettono al sistema immunitario di distinguere ciò che è proprio dell’organismo da ciò che è estraneo; dopo un trapianto esse possono provocare nel ricevente una reazione immunitaria e pertanto un ri- getto dell’organo, dei tessuti o delle cellule trapiantati;

b. isole di Langerhans: l’insieme delle cellule situate nel pancreas, responsabili della produzione e della secrezione dell’insulina;

c. esito reattivo del test: esito del test che rileva la presenza di un’infezione o di parametri di infezione.

Sezione 2: Lista d’attesa

Art. 4 Persone aventi diritto all’iscrizione

1Possono essere iscritte nella lista d’attesa:

a. le persone di cui all’articolo 17 capoverso 2 della legge sui trapianti;

b. le persone che non rientrano nei gruppi di persone di cui all’articolo 17 capo- verso 2 della legge sui trapianti se:

1. durante il loro soggiorno in Svizzera si rende necessario un trapianto in seguito a un’urgenza dal punto di vista medico,

2. sono domiciliate nella regione di frontiera con la Svizzera e da tempo sono state sottoposte a cure mediche in un ospedale svizzero, o

3. sottostanno all’obbligo d’assicurazione conformemente all’articolo 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie.

2Le persone che figurano in una lista d’attesa all’estero non vengono iscritte nella lista d’attesa svizzera.

3Le persone che sono iscritte in una lista d’attesa all’estero sono immediatamente cancellate dalla lista d’attesa svizzera, salvo che un accordo secondo l’articolo 33 con- senta l’iscrizione in entrambe le liste.

4Le persone che sono iscritte in una lista d’attesa all’estero devono notificarlo imme- diatamente al centro di trapianto che le assiste.

Art. 5 Condizioni mediche

Le persone di cui all’articolo 4 sono iscritte nella lista d’attesa se vi hanno acconsen- tito per scritto e sono soddisfatte le seguenti condizioni mediche:

a. il trapianto è indicato dal punto di vista medico;

b. nessuna controindicazione medica permanente si oppone al trapianto; e

2 RS 832.102