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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 16 pagine

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Ordinanza concernente l’attribuzione di organi, tessuti e cellule «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 33 Accordi relativi allo scambio internazionale di organi

1Il servizio nazionale di attribuzione può concludere accordi con organizzazioni di attribuzione estere relativi allo scambio di organi per i quali in Svizzera non è possi- bile determinare un ricevente.

2L’UFSP approva l’accordo se è garantito che gli organi offerti provenienti dall’estero soddisfano le condizioni di cui all’articolo 32 capoverso 1.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 34 Sorveglianza

L’UFSP controlla che gli ospedali, i centri di trapianto e il servizio nazionale di attri- buzione svolgano legalmente i propri compiti conformemente alla presente ordinanza.

Art. 35 Emolumenti

1L’UFSP riscuote emolumenti per i suoi atti amministrativi secondo l’articolo 30 in funzione del dispendio di tempo. Il calcolo è retto dall’allegato 9 numero 4.4 dell’or- dinanza del …6 sui trapianti.

2Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti.

Art. 36 Emanazione di disposizioni concernenti standard semantici e tecnici L’UFSP può emanare disposizioni sugli standard semantici e tecnici relativi al SOAS, al fine di garantire l’interoperabilità.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 37 Abrogazione di altri atti normativi

L’ordinanza del 16 marzo 20078 sull’attribuzione di organi è abrogata.

Art. 38 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

… In nome del Consiglio federale svizzero:

6 RS 810.211

7 RS 172.041.1

8 RU 2007 1995, 2008 4467, 2015 1253, 2016 1171, 2017 5663, 2021 132, 2022 568, 2023