Progetto

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Ordinanza concernente l’attribuzione di organi, tessuti e cellule «%ASFF_YYYY_ID»

3Il centro di trapianto notifica al servizio nazionale di attribuzione, mediante registra- zione nel SOAS, se accetta l’offerta, chi ha preso la decisione e i motivi di un even- tuale rifiuto.

4Se il centro di trapianto rifiuta l’offerta, il servizio nazionale di attribuzione offre l’organo o gli organi al centro di trapianto del paziente con la priorità immediatamente inferiore.

5Il servizio nazionale di attribuzione stabilisce l’attribuzione mediante decisione.

Art. 18 Modifica dell’attribuzione

1L’ospedale che effettua il prelievo di organi o il centro di trapianto informa imme- diatamente il servizio nazionale di attribuzione se il trapianto non può o non ha potuto essere effettuato.

2Se l’organo può essere trapiantato a un’altra persona, il servizio nazionale di attri- buzione lo offre al centro di trapianto del paziente con la priorità immediatamente inferiore.

Art. 19 Attribuzione di un fegato

Se nel caso di una donazione di fegato ha determinato il paziente con il grado di prio- rità più alto e se l’età e il peso del donatore lasciano presumere che il fegato possa essere diviso, il servizio nazionale di attribuzione lo comunica immediatamente ai centri di trapianto che assistono un paziente che entra in considerazione per il trapianto dell’altra parte dell’organo. L’ulteriore procedura è retta dall’articolo 17.

Art. 20 Cambiamento del centro di trapianto e documentazione

1Il centro di trapianto notifica immediatamente al servizio nazionale di attribuzione se non è in grado di effettuare un trapianto per ragioni organizzative, ma la persona determinata è disposta a sottoporsi al trapianto in un altro centro.

2Il servizio nazionale di attribuzione accerta immediatamente se il trapianto può es- sere effettuato in un altro centro di trapianto. Qualora non fosse possibile, attribuisce l’organo al paziente con la priorità immediatamente inferiore.

3Documenta e motiva il cambiamento nel SOAS.

4Il DFI può prevedere ulteriori obblighi di documentazione.

Art. 21 Notifica da parte dei centri di trapianto

Gli ospedali e i centri di trapianto notificano al servizio nazionale di attribuzione me- diante registrazione nel SOAS quanto segue:

a. ogni prelievo e ogni trapianto di un organo;

b. i dati medici degli esami successivi e dei controlli sulle condizioni del paziente dopo il trapianto;

c. le ragioni per cui un trapianto non ha potuto essere effettuato o è stato inter- rotto.